I diritti del lavoratore in caso di trasferimento d’azienda
Cass. Civ., sez. Lavoro, 7 marzo 2016, n. 4423
In ogni ipotesi di ritrasferimento, in applicazione dei secondo comma dell’art. 2112 c.c., il concedente è corresponsabile per tutti i debiti dell’affittuario verso i dipendenti correlati al rapporto di lavoro.
Il caso
Il Tribunale di Vibo Valentia rigettava il ricorso del lavoratore che aveva impugnato il licenziamento orale intimatogli dalla società datrice di lavoro e chiesto il ripristino del rapporto. La Corte d’appello di Catanzaro accoglieva il gravame e dichiarava l’illegittimità del licenziamento, condannando la società al ripristino del rapporto. La Corte respingeva, invece, la domanda del lavoratore nei confronti degli altri appellati, quali proprietari dell’azienda ceduta in affitto alla società datrice e poi a loro restituita a seguito di cessazione dl contratto d’affitto, in quanto non era stato provato se all’atto della cessazione del rapporto di affitto il lavoratore era ancora in forza alla predetta società o se era stato già licenziato.
Il lavoratore propone ricorso per cassazione, censurando la sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 132, n. 4, c.p.c.. sostiene il ricorrente che la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto l’inefficacia del licenziamento orale intimatogli dalla società affittuaria e pur avendo ritenuto applicabile nella fattispecie la norma di cui all’art. 2112 c.c., in tema di trasferimento d’azienda, per effetto della restituzione di quest’ultima ai proprietari che in origine l’avevano ceduta, ha finito per negare, contraddicendosi, la responsabilità solidale di costoro per il credito vantato da esso lavoratore.
La decisione
Il Supremo Collegio ritiene il motivo di ricorso fondato. La Corte territoriale ha, infatti, sbagliato nell’aver preteso che fosse il lavoratore a dover provare che il rapporto di lavoro era ancora in forza con l’affittuaria all’atto della cessazione dell’affitto d’azienda, nonostante fosse stata accertata l’inefficacia del licenziamento orale intimatogli da quest’ultima, con conseguente affermazione del perdurare del rapporto lavorativo. Mentre sarebbe stato onere della società affittuaria, che intendeva valersi degli effetti ad essa favorevoli derivanti dalla retrocessione dell’azienda, dimostrare che il rapporto di lavoro si era legittimamente risolto in epoca antecedente alla restituzione dell’azienda.
Sul punto, infatti, ricorda il Collegio come la S.C. ha già avuto modo di statuire che «l’onere di allegare e provare l’insieme dei fatti integranti un trasferimento di ramo d’azienda incombe sul datore di lavoro cedente che intenda avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., trattandosi di eccezione al principio generale del necessario consenso del lavoratore ceduto».
E ancora, sostengono i Giudici, «l’art. 2112 c.c., nel regolare la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità e, pertanto, sia nel caso di restituzione dell’azienda da parte del cessionario all’originario cedente per cessazione del rapporto di affitto, sia nel caso di nuova azienda costituita dal conduttore di bene immobile con pertinenze, atteso che in ogni ipotesi di ritrasferimento, in applicazione dei secondo comma della norma citata, il concedente è corresponsabile per tutti i debiti dell’affittuario verso i dipendenti correlati al rapporto di lavoro, ivi incluso quello attinente al regolare versamento dei contributi assicurativi o al risarcimento del danno conseguente all’omessa o irregolare contribuzione».
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Anna Romano
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