I lavoratori marittimi: il problema IRPEF
Molto spesso si parla di lavoratori dipendenti ma tra questi c’è una categoria poco considerata che svolge un lavoro duro dal punto di vista fisico e umano: il lavoratore marittimo. È obiettivo di questo articolo valutare questa categoria in relazione all’aspetto della malattia (Cassa Marittima) e in particolare le trattenute IRPEF. Sono beneficiari di tale regime di malattia:
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I cittadini italiani e stranieri ed apolidi che compongono l’equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina mercantile italiana e di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il servizio degli stessi;
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I marittimi italiani, stranieri e apolidi, che siano in attesa di imbarco in territorio italiano per taluno degli impieghi di cui alla precedente lettera a), purchè risultino per contratto a disposizione dell’armatore;
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I lavoratori italiani imbarcati, in base a contratto, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera qualora non usufruiscano di assistenza sanitaria da parte dell’armatore straniero o di servizi sanitari stranieri ovvero il livello di tali prestazioni sia palesemente inferiore a quello delle prestazioni assicurate con il presente decreto;
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lavoratori della pesca marittima, autonomi ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa di base nel territorio italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all’articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all’art. 9 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata di cui all’art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433;
In particolare, la normativa, distingue tra:
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l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale spetta dal primo giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica), fino ad un massimo di un anno;
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l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare riguarda gli eventi morbosi che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell’evento medesimo, fino ad un massimo di un anno;
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l’indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro spetta per gli eventi morbosi che si manifestano dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell’evento medesimo, fino ad un massimo di 180 giorni.
L’assistenza sanitaria per tale categoria di lavoratori è disciplinata dal R.D.L. 23 settembre 1937 n. 1918 ed in particolare l’art. 24 stabilisce che “Le indennità e gli assegni a favore degli assicurati o dei loro aventi diritto per le prestazioni previste dal presente decreto sono esenti dall’imposta di ricchezza mobile”.
Il più recente articolo 6 del D.P.R n. 197 del 1986 dispone, dopo aver classificato i diversi redditi, che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.
Di seguito viene riportato in modo schematico l’evoluzione giurisprudenziale circa l’eventuale tassazione dell’indennità. Inizialmente si sottolineava come la norma prevista dal R.D.L. n. 1918 del 1937 fosse rimasta sempre in vigore in quanto non espressamente abrogata.
Dunque la norma prevista dal R.D.L del 1937 era garantita dal principio lex posterior generalis non derogat priori speciali in quanto si riferiva ad una specifica categoria cioè quella della gente di mare. Pertanto tale norma sopravviveva dato che non era stata eliminata dall’ordinamento giuridico.
La Cassazione con sentenza n. 8127 del 2012 si è pronunciata sulla questione sancendo la tassazione IRPEF su tale indennità. La Cassazione ha stabilito che la norma introdotta dal R.D.L del 1937 fosse stata abrogata 1 gennaio 1974 in base all’ espressa abrogazione dell’”imposta di ricchezza mobile”. La Corte, infatti, testualmente stabilisce “..Dalle vicende legislative dette, pertanto, si trae soltanto la non abrogazione (in conseguenza della sua eliminazione tra quelli abrogati) delle sole norme dello stesso RDL vigenti al dicembre del 2008, non mai la reviviscenza di norme (quale, appunto, quella dell’art. 24, comma 2) non più vigenti perchè espressamente abrogate da oltre trent’anni”.
La Cassazione ha, dunque, puntato l’attenzione sul concetto d’indennità stabilendo che quest’ultima”… non ha natura di corrispettivo di un rapporto di lavoro in atto, né è rapportata ad esso, ma è unicamente legata alla impossibilità temporanea di prestarlo” e “l’indennità, in quanto riferita ad inabilità temporanea assoluta, ha finalità indennitario-risarcitorie, essendo corrisposta per il solo fatto della malattia, a nulla rilevando che nel periodo di malattia, il lavoratore non abbia contratto di imbarco, mentre la mancata prestazione di lavoro costituisce un evento posto come condizione per l’applicazione della normativa indennitaria-assicurativa da parte dell’I.P.SE.MA.” (“nel periodo di impossibilità di prestare lavoro, il marittimo percepiva l’indennità di che trattasi, anche se in quel periodo non figurava ingaggiato, sicché l’indennità veniva erogata in ragione della malattia”)”.
In conclusione da tale quadro generale emerge come tale indennità abbia le caratteristiche di reddito e quindi sottoposto al regime previsto dell’articolo 6, comma 2, del Tuir.
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Michela Potere
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