I vizi di legittimità dell’avviso di accertamento tributario e effetti sul processo penale
Ancora una pronuncia relativa ai vizi dell’avviso di accertamento tributario, (sentenza n. 35294 del 23 .08.2016) relativa all’efficacia del medesimo a fini penali, nell’ipotesi di atto firmato in assenza di un valido conferimento di incarico.
La vicenda non è nuova, si ricorda quella relativa agli avvisi di accertamento tributario ad opera dei cc.dd falsi dirigenti o dirigenti decaduti dell’agenzia fiscali: agenzie delle entrate; agenzia del territorio e del demanio, le quali si erano viste porre nel nulla molti atti di accertamento, proprio in mancanza di legittimità del conferimento dell’incarico del dirigente firmatario degli stessi atti.
Tale vicenda, dopo un lungo e complesso dibattito fra gli addetti ai lavori, tendente a salvare, in base alla certezza del diritto nonché al fine di garantire il prelievo tributario, una buona percentuale di atti. E’ stata risolta con la pronuncia del giudice costituzionale.
Con la sentenza n. 37 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 8 comma 24 del decreto legge n.16 del 2012, nella parte in cui autorizzava ad espletare procedure concorsuali per le posizioni dirigenziali vacanti e contestualmente procedere alle attribuzioni di incarichi, a tempo determinato, per tali dirigenti.
La dichiarazione di illegittimità di tale disposizione ha avuto come conseguenza la nullità derivata degli avvisi di accertamento sottoscritti da tali dirigenti, in quanto il potere del dirigente è venuto meno data l’incostituzionalità della norma attributiva di potere.
Questo effetto è tuttavia limitato. Nel caso all’esame del giudice di legittimità ci si chiede se tale nullità possa comportare l’invalidità dell’accertamento anche con rilievo processual – penalistico.
Il ricorrente infatti chiede di cassare la decisione del giudice di merito che ha disposto il sequestro preventivo ai fini di confisca per equivalente dell’importo dell’imposta non dichiarata ed evasa ( art 5 d.lgs. 74/2000).
La Suprema Corte ritenendo il ricorso fondato, passa preliminarmente ad esaminare la questione relativa agli effetti di invalidità/inesistenza dell’avviso di accertamento. In estrema sintesi il supremo organo di legittimità ha statuito: “la nullità dell’avviso di accertamento tributario sottoscritto da dirigente illegittimamente nominato non determina la inutilizzabilità a fini penali dell’avviso stesso e degli atti su cui esso si fonda”.
La pronuncia viene motivata sull’assunto (riportato nella sentenza) che le patologie dell’avviso dell’accertamento tributario si esauriscono nell’ambito del rapporto giuridico processual – tributario e attengono esclusivamente alla pretesa che con esso viene esercitata dall’erario.
Nel processo penale, invece, tale atto cambia la sua funzione: non è più atto di impulso bensì documento che veicola le informazioni in possesso del p.m, che le adopera in base al codice di rito. Pertanto l’avviso di accertamento è soggetto non all’art 42 d.P.R 600 del 1973 bensì allo “statuto” del 191 c.p.p.
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Rosalia Manuela Longobardi
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