Il comodato non è opponibile al nuovo acquirente dell’immobile

Il comodato non è opponibile al nuovo acquirente dell’immobile

a cura di Giuseppe Di Micco

E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 664/2016, depositata il 16 gennaio, con la quale la Corte ha chiarito un principio in ordine ai possibili conflitti tra il comodatario e l’acquirente dello stesso alienante di un immobile.

In particolare, nel caso di specie il ricorrente quale acquirente dell’immobile, ricorreva avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva riconosciuto al comodatario, nella specie il Comune di Roma, il risarcimento del danno per occupazione abusiva dell’immobile solo dal momento in cui l’acquirente ha manifestato la sua volontà di disporre del bene acquistato con lettera raccomandata inviata all’Amministrazione Comunale, e non sin dal momento iniziale di acquisto dello stesso.

Per la Suprema Corte, il contratto di comodato di un bene stipulato dall’alienante in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all’acquirente dello stesso, poiché le disposizioni in tema di locazione non sono estensibili ad altre fattispecie. Ragion per cui, l’acquirente nulla può risentire circa il pregiudizio cagionato dal comodato ed ha, in qualunque momento, il diritto di far cessare il godimento del bene da parte del comodatario ottenendone la piena disponibilità.

Tuttavia, l’inopponibilità all’acquirente si pone su un piano diverso rispetto a quello dell’occupazione dell’immobile da parte del comodatario, poiché il presupposto per ottenerne il risarcimento per occupazione priva di titolo decorre solo dalla manifestazione di volontà dell’acquirente di volerlo detenere.

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Giuseppe Di Micco

Laureato in Giurisprudenza con votazione di 110 e lode, tesi in diritto canonico, relatore prof. Mario Tedeschi. Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, mediante una diretta attività di partecipazione alle udienze in tribunale, nonché nello studio dei casi pratici per la redazione di atti giudiziari e pareri. Praticante abilitato, collabora presso studi legali in materia di diritto civile e diritto del lavoro. Dottore di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Milano, ha approfondito come tema di ricerca il problema della consumazione del matrimonio nei diritti religiosi (diritto ebraico, canonico, ed islamico). Collaboratore alle cattedre di diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritti confessionali e storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Collabora attivamente anche presso le strutture ecclesiali, in particolare negli ambiti liturgici e della formazione giovanile.

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