Il Consiglio di Stato dice sì alle benedizioni nelle mura scolastiche
a cura di Giuseppe Di Micco
Per il Tar dell’Emilia non può, “la scuola essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi che sono essi sì attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno – secondo scelte private di natura incomprimibile – e si rivelano quindi estranei ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni” (sentenza n. 166/2016).
Il TAR, con tale sentenza, ha optato per una linea che salvaguarda il principio di laicità, inteso come imparzialità ed equidistanza verso tutte le confessioni religiose, nonostante la delibera del Consiglio d’istituto aveva stabilito che tali benedizioni pasquali sarebbero state aperte a chiunque e comunque si sarebbero svolte al di fuori dagli orari di lezione, senza nessuna responsabilità degli insegnanti sui minori.
Le conclusioni dei giudici del TAR hanno quindi evidenziato che proprio perché la celebrazione di riti religiosi sono attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno, una messa o un rito cattolico, finirebbe inevitabilmente per escludere tutti coloro che sono credenti in altre confessioni.
Secondo i giudici amministrativi, inoltre, a scuola si possono svolgere esclusivamente quelle attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. La benedizione pasquale cattolica non può essere consentita in tale sede proprio perché non rientra in nessuna di quelle attività di cui la legge consente lo svolgimento in ambito scolastico.
Il principio di laicità e quello secondo cui le pratiche religiose devono restarne fuori affermato dal TAR è stato però recentemente rivisto dal Consiglio di Stato.
La sesta sezione, infatti, ha accolto l’istanza del Ministero della Pubblica Istruzione sospendendo “con effetto immediato” l’esecutività della sentenza del Tar emiliano.
Contro la sentenza, che aveva scatenato infinite polemiche, si era subito scagliato il Miur presentando appello al Consiglio di Stato, il quale ha accolto le doglianze.
“Non conosciamo ancora le motivazioni – scrive in una nota il comunicato – ma il provvedimento risulta comunque incomprensibile, non essendovi in questo caso nulla da sospendere, se non il valore e l’autorevolezza di precedente giurisprudenziale della decisione del Tar“, visto che la sentenza aveva già esaurito i suoi effetti essendo arrivata a “cose fatte” e cioè dopo che le celebrazioni pasquali (del 2015) erano state effettuate.
Non sono mancate le polemiche del comitato Scuola e Costituzione degli insegnanti e dei genitori che hanno evidenziato che il MIUR ha voluto sospendere la statuizione di un principio affermato dall’articolo 7 e 8 della Costituzione. Essi infatti hanno considerato inaccettabile che la decisione sia stata assunta senza prima aver sentito loro in quanto ricorrenti al TAR.
Evidentemente, aggiunge il comitato “il ministero ha voluto sospendere l’affermazione di un fondamentale principio (costituzionale) scavalcando la legittima dinamica processuale e senza attendere la pronuncia del giudice d’appello. Purtroppo la voce ministeriale ha trovato ascolto giurisdizionale“.
L’udienza di discussione della sospensiva è stata fissata per il 28 aprile, cosa “ancor più inaccettabile” per il comitato, visto che è dopo Pasqua.
Vedi anche: “No ai riti religiosi nelle mura scolastiche“
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Giuseppe Di Micco
Laureato in Giurisprudenza con votazione di 110 e lode, tesi in diritto canonico, relatore prof. Mario Tedeschi. Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, mediante una diretta attività di partecipazione alle udienze in tribunale, nonché nello studio dei casi pratici per la redazione di atti giudiziari e pareri. Praticante abilitato, collabora presso studi legali in materia di diritto civile e diritto del lavoro. Dottore di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Milano, ha approfondito come tema di ricerca il problema della consumazione del matrimonio nei diritti religiosi (diritto ebraico, canonico, ed islamico). Collaboratore alle cattedre di diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritti confessionali e storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Collabora attivamente anche presso le strutture ecclesiali, in particolare negli ambiti liturgici e della formazione giovanile.
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