Il curioso caso dei pignoramenti illimitati

Il curioso caso dei pignoramenti illimitati

Che cos’è un bug del sistema?

Nel gergo informatico, il termine indica un errore di scrittura di un software, derivante dalla disattenzione o dell’imperizia del programmatore, in grado di inficiare il funzionamento del programma stesso in modo più o meno grave.

Così come il software, anche un sistema normativo, analogamente concepito per gestire attività umane, non è immune all’errore. Per questo, è ragionevole pensare che anche il nostro codice di procedura civile possa celare dei bugs. Uno, di certo, si annida nella disposizione di cui al I comma dell’art. 546, regolante gli obblighi posti in capo al soggetto terzo che subisca un pignoramento mobiliare. Tale considerazione, sicuramente già formulata in passato e riformulata ripetutamente ogni giorno da numerosi operatori del diritto, origina dall’applicazione pratica del ridetto disposto, che, nella sua prima parte, recita: “Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”.

Ora, solo chi abbia già fronteggiato le insidie di un recupero crediti di modeste entità (si parla, in questi casi, di poche centinaia di euro) si sarà reso conto che esperire un pignoramento presso terzi per un importo esiguo conduce sistematicamente ad una parziale incapienza.

Il fenomeno al quale si fa accenno è stato persino sottoposto, qualche anno fa, all’attenzione della Corte Costituzionale, sulla scorta della creduta contrarietà della norma in parola ai disposti di cui agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. La questione di legittimità è stata sollevata nel 2010 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, nel corso del procedimento di esecuzione presso terzi incardinato, a danno del Comune di Pozzuoli, dall’avv. R.B., creditore procedente e procuratore in proprio, per un credito di 798,68 €.

Nella specie, dopo aver intimato precetto all’ente debitore, R.B. aveva notificato il pignoramento presso terzi al Banco San Paolo di Napoli, quale tesoriere dell’ente locale e, perciò, debitor debitoris. Successiva-mente, lo stesso avvocato aveva iscritto a ruolo il pignoramento presso il Tribunale di Napoli, sezione di-staccata di Pozzuoli.
L’istituto bancario, in qualità di terzo pignorato, aveva, così, vincolato la somma di 1.198,02 €, ossia il credito precettato aumentato della metà, a norma dell’art. 546, I comma, c.p.c.

Le spese dell’esecuzione in parola ammontavano, però, a 674,87 €, di cui 31,83 € per spese vive, costi di iscrizione a ruolo e notifica del pignoramento, 397,00 € per diritti, 70,00 € per onorari, 107,17 € per IVA, 10,50 € per CPA e 58,37 € per rimborso forfettario del 12,5% su diritti e onorari, in applicazione dei minimi tariffari. A tale somma si aggiungeva quella di 171,79 €, quale tassa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione poi ottenuta.

Pertanto, il recupero di un credito pari a 798,68 € costava al creditore procedente ben 846,66 €!

Prededotti dall’importo vincolato (1.198,02 €) le spese di esecuzione (€ 846,66), giusta imputazione del pagamento del debito anzitutto agli interessi e alle spese, residuavano ancora 351,36 € per la soddisfazione del credito complessivo (1.645,34 €). Di conseguenza, dopo detta esecuzione, R.B. continuava a vantare un credito insoddisfatto di 447,32 €, oltre accessori.

Per il recupero del residuo, R.B. non poteva che agire nuovamente in executivis nei confronti del proprio debitore, giovandosi dell’ordinanza di assegnazione, pronunziata a norma dell’art. 553 c.p.c., quale titolo
esecutivo (conformemente alla qualificazione attribuita ad essa dalla Suprema Corte con sentenza n. 11493 del 2015).

In questo modo, tuttavia, egli sarebbe andato incontro, inevitabilmente, ad una nuova incapienza, posto che, diminuendo la sorte capitale precettata, sarebbe diminuita anche la somma che il terzo pignorato avrebbe dovuto vincolare ai sensi dell’art. 546, I comma, c.p.c., “lasciando al di fuori”, nuovamente, le spese di esecuzione.
Vista tale prospettiva, il creditore procedente chiedeva al G.E. adito di sollevare questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale in ordine alla citata disposizione contenuta nell’art. 546, I comma, c.p.c.

In particolare, R.B. reputava che il succitato disposto, obbligando il terzo pignorato a vincolare l’ammontare della somma precettata, da lui dovuta al debitore esecutato, così come aumentata della metà, escludesse di per sé la soddisfazione di crediti di modesta entità, atteso che tale meccanismo, imponendo una sorta di frazionamento del credito, lo avrebbe costretto a compiere reiterati pignoramenti presso terzi, in spregio dell’art. 111 Cost. Questo perché, per ogni singola esecuzione mobiliare, il creditore avrebbe dovuto sopportare spese sempre nuove, senza mai riuscire a coprire, con le somme vincolate, parte della somma a credito.

A questo punto, servirà a schiarire le idee sulla questione un esempio pratico. Poniamo il caso che R.B. avesse deciso di intraprendere una nuova esecuzione presso l’istituto tesoriere del Comune di Pozzuoli: in primis, avrebbe dovuto notificare all’ente debitore un precetto per la somma residuata dalla prima esecuzione, parzialmente incapiente, pari a 447,32 €. Ebbene, se il debitore non avesse pagato R.B. ancora una volta, quest’ultimo avrebbe potuto pignorare l’importo di 670,98 €, ossia la sorte capitale del debito de quo (esclusi interessi); così facendo, tuttavia, questi sarebbe andato incontro a spese di esecuzione per altri 800 € circa, per un totale di oltre 1.247 €. La seconda esecuzione, quindi, sarebbe valsa al creditore procedente il recupero di appena la metà del credito maturato! E dopo?
Alla Consulta, investita della questione, il G.E. rimettente descriveva il meccanismo in parola come tendenzialmente idoneo a negare ai creditori di importi esigui, decisi ad optare per lo strumento processuale del pignoramento presso terzi, la piena soddisfazione delle proprie ragioni, salvo rinunzia al rimborso delle spese di esecuzione, o capace di innescare, in caso di mancata rinunzia, una “spirale inflattiva di procedure esecutive”. Tutto ciò, veniva ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 Cost.

Nello specifico, il rimettente qualificava la norma de qua contraria all’art. 3 Cost. perché, applicando il criterio da essa previsto, essa risultava impedire al creditore procedente di ottenere realizzazione della propria pretesa non già a causa di una dichiarazione negativa del terzo, ma in ragione di un criterio previsto ex lege. D’altronde, valutava la stessa norma in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto la stessa riguardava solo le procedure esecutive mobiliari presso terzi e frustrava unicamente le pretese creditorie di modeste entità.

Riteneva che disposto in oggetto violasse l’art. 24 Cost. perché idoneo ad escludere la piena tutela giurisdizionale del creditore di somme modeste.

Assumeva, inoltre, il disposto contrario sia all’art. 3 che all’art. 24 Cost., risultando la procedura esecutiva presso terzi, in virtù dello strumento di tutela del credito in parola, inidonea a conseguire la soddisfazione della pretesa creditoria. Peraltro, detto scopo si palesava irrealizzabile anche qualora, su importi precettati di maggiore entità, fossero spiegati interventi da parte di altri creditori.

Considerava la disposizione violativa dell’art. 97 Cost. perché in grado di appesantire irragionevolmente la macchina processuale, aprendo alla possibilità di procedure esecutive ad libitum, ma anche in quanto capace di colpire, in maniera del tutto abusiva, gli enti pubblici debitori, quasi sempre solvibili.

Infine, reputava la norma in parola contrastante l’art. 111 Cost. perché in grado di determinare, giusta disposizione di legge, una parcellizzazione dei crediti esigui del tutto incompatibile con i principi del giusto processo.

Dal canto suo, il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza della sollevata questione, affermando che il disposto di cui all’art. 546, I comma, c.p.c. non comprimesse in alcun modo la tutela giurisdizionale del creditore, ponendo solo un limite di valore entro il quale il terzo pignorato era tenuto ad ottemperare agli obblighi impostigli ex lege. Anzi, la norma in rassegna veniva descritta proprio come volta ad evitare che il vincolo sulle somme pignorate consentisse al creditore procedente di abusare del proprio diritto, come sarebbe accaduto ove detto vincolo avesse operato, complessivamente, per l’importo precettato e le spese di esecuzione.

Il deducente R.B., associandosi agli argomenti addotti dal G.E. rimettente, assumeva invece che la limitazione del vincolo di indisponibilità della somma precettata, siccome posto a carico del terzo pignorato, costituisse un meccanismo idoneo ad esporre il debitore esecutato ad abusi del diritto da parte del creditore procedente, legittimato a agire nuovamente in executivis nei confronti del primo, secondo un processo formalmente inestinguibile. La presunta illegittimità della situazione in oggetto veniva assimilata a quella relativa al debitore soggetto a più esecuzioni da parte del creditore, per via di plurime richieste di adempimento parziale, relative ad un unico obbligatorio, avanzate a monte da quest’ultimo (circostanza che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, pronunciatesi con sent. n. 23726 del 2007, sarebbe caratterizzata da una posizione del creditore contraria ad ogni regola di correttezza e buona fede, oltreché ai principi del giusto processo).

A tal proposito, veniva avvalorato il tenore della disposizione censurata nel testo precedente la sua riforma, attuata con legge n. 80 del 2005, che recitava «Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode».
Difatti, così come formulata, la norma previgente rendeva indisponibile l’intera somma dovuta dal terzo al debitore a seguito dell’esecuzione, non soltanto la parte per la quale il creditore dichiarava di agire giusta titolo esecutivo. Scopo della riforma, con l’inserimento della formula «nei limiti del credito precettato aumentato della metà» era quello di sbarrare le porte della tutela processuale ai c.d. “pignoramenti aggressivi”, così chiamati per indicare la tendenza di taluni creditori di importi esigui, non proprio corretti, a bloccare somme relativamente ingenti, nella disponibilità del debitore esecutato, “dilatando” le voci di spesa. Attualmente, però, la situazione non sembra migliorata…
A fronte delle argomentazioni fornite dalle parti, la Consulta riteneva la questione infondata nel merito, in primo, perché la norma de qua, pur esponendo il creditore procedente all’inconveniente innanzi descritto, non ne avrebbe frustrato il diritto a vedere soddisfatta la sia pretesa creditoria, potendo egli valersi di ulteriori strumenti processuali. Peraltro, la Corte non reputava pertinente l’assimilazione del caso di specie a quello trattato nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 23726 del 2007, attinente, al contrario, ad una condotta volontaria del creditore volta alla strumentale scissione dell’obbligazione per motivi di utilità. In ragione di tanto, i giudici costituzionali escludevano l’incompatibilità della norma con l’art. 111 Cost.

Analogamente, i giudici costituzionali respingevano gli assunti secondo i quali la disposizione censurata violasse i disposti degli artt. 3 e 97 Cost., riferendosi la stessa ad una procedura, quella mobiliare presso terzi, dotata di struttura e disciplina differente da quella immobiliare e solo ipoteticamente idonea a subire irragionevoli disfunzioni del procedimento esecutivo.

In definitiva, per i motivi innanzi evidenziati, la Corte Costituzionali riteneva non fondata la questione di costituzionalità dell’546, I comma, c.p.c.

A questo punto, risulta spontaneo domandarsi: è lecito combattere l’incapienza “genetica” delle piccole esecuzioni presso terzi con nuovi recuperi della stessa natura?

Ebbene, per procedere a secondo pignoramento presso terzi, al fine di recuperare la somma residuata dal primo pignoramento, occorrerà sfruttare l’ordinanza di assegnazione così ottenuta, quale nuovo titolo esecutivo. Sul punto, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 11493 del 2015, ha precisato, infatti: “l’ordinanza di assegnazione è, a sua volta, titolo esecutivo che, munito della relativa formula, può essere portato ad esecuzione dal creditore assegnatario (già pignorante) contro il terzo pignorato”.

La via per ulteriori pignoramenti presso terzi, in circostanze come quella trattata, pare dunque libera, sempre che non tenda a risolvere una semplice “questione di principio”, così traducendosi in un abuso del processo.

Al riguardo, è opportuno rammentare che la Suprema Corte, con sentenza n. 4228/2015, ha reputato inammissibili le cause iscritte a ruolo per il recupero di crediti davvero esigui (il caso concreto aveva ad oggetto importi di poche decine di euro), asserendo che “l’interesse che deve sorreggere l’azione di cognizione non può ricevere tutela giuridica se l’entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell’interesse stesso”.

A parere degli Ermellini, in sintesi, il titolare di un credito di valore irrisorio non avrebbe interesse ad agire (a meno che esso, beninteso, abbia natura non patrimoniale). In tal modo tutte le cause intraprese per cc.dd. questioni di principio non vengono ritenute meritevoli di essere coltivate, in quanto ricondotte alla sfera dell’abuso del processo (affermato dalla stessa Cassazione, a mezzo della summenzionata sentenza n. 23726/2007, con riferimento alla strumentale frammentazione delle azioni giudiziarie per il recupero di un credito unitario).

In conclusione, esperire nuove esecuzioni presso terzi (ad es., presso l’istituto bancario ove il debitore è titolare di un conto corrente) per ovviare al bug contenuto nell’art. 546, I comma, c.p.c., è considerato lecito dai giudici di legittimità, posto che il credito non abbia un valore sì limitato da fare apparire abusiva la condotta del creditore procedente.

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Benedetto Losacco

Sono un avvocato del Foro di Bari, classe 1987, iscritto all'Albo dal gennaio 2015. Nel corso della pratica forense, ho acquisito competenza nella gestione del contenzioso civile e del lavoro, nell'interesse di persone fisiche e giuridiche. Al momento, mi occupo principalmente di diritto bancario e responsabilità professionale.

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