Il danno morale è risarcibile in via autonoma

Il danno morale è risarcibile in via autonoma

Cass. Civ., sez. Lavoro, 20 novembre 2015, n. 23793

a cura di Rosa Romano

La Cassazione rivede il proprio orientamento sull’unitarietà della categoria del danno non patrimoniale sancita con le famose sentenze a Sezioni Unite del 2008.

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte stabilisce infatti la possibilità di un’autonoma risarcibilità del danno morale (distinta da quella del danno biologico) solo nel caso di lesioni di non lieve entità e, quindi, con esclusione delle cosiddette lesioni micro permanenti.

Infatti, è pur vero che, secondo Cass. S.U. n. 26972/08, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.

Tuttavia – sempre alla luce della citata pronuncia delle S.U. – il danno morale non costituisce un’autonoma posta di danno diversa da quella relativa al c.d. danno biologico, entrambi essendo riconducibili al più ampio concetto di danno non patrimoniale.

Ed è significativo, ad esempio, che anche la più recente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 11851/15) che, in sostanziale contrario avviso rispetto a Cass. S.U. n. 26972/08, ammette un’autonoma risarcibilità del danno morale – ove ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato – distinto da quello biologico, lo fa soltanto in ipotesi di lesioni di non lieve entità e, dunque, al di fuori dell’ambito applicativo delle lesioni c.d. micro permanenti di cui all’art. 139 del d.lgs. 7.9.05 n. 209 (il cui co. 3 consente soltanto, previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, un aumento dell’importo liquidato per il danno biologico in misura non superiore ad un quinto).

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