Il foglio di precisazione delle conclusioni va depositato in via telematica
Tribunale di Milano, ordinanza, 23 febbraio 2016, n. 377
Nel caso in esame l’avvocato nel corso dell’udienza di precisazione delle conclusioni chiedeva al giudice di poter allegare il foglio di p.c. al verbale d’udienza non essendo abilitato alla visione del fascicolo tramite la consolle avvocato in quanto non era ancora stata inserita la propria anagrafica.
Il giudice non ha avuto dubbi nel non ammettere il deposito cartaceo del foglio di precisazione delle conclusioni in quanto, trattandosi di atto endoprocedimetale, tale incombente può essere espletato solamente in via telematica.
A nulla rileva che il legale non possa accedere al fascicolo stante il mancato inserimento della propria anagrafica nelle parti costituite in quanto è onere dello stesso attivarsi, tempestivamente, con la competente cancelleria al fine di risolvere la problematica. Qualora il legale non ottemperi a tale onere non può pretendere di sopperire alla propria mancanza chiedendo al magistrato di poter effettuare un deposito cartaceo non previsto dalla normativa.
Pertanto, stante il mancato deposito del foglio di precisazione delle conclusioni dette si intendono precisate come in atti e, più precisamente, nella comparsa di costituzione e risposta o nella memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, codice di rito.
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