Il fondo patrimoniale è opponibile dal momento dell’annotazione nell’atto di matrimonio

Il fondo patrimoniale è opponibile dal momento dell’annotazione nell’atto di matrimonio

a cura di Giuseppe Di Micco

Per essere sicuri di aver reso immune un immobile dall’aggressione di eventuali creditori con la costituzione di un fondo patrimoniale, i coniugi devono essere sicuri non solo di aver firmato l’atto dinanzi al notaio ed aver trascritto lo stesso nei pubblici registri, ma bensì che il notaio avesse provveduto anche alla trascrizione a margine dell’atto di matrimonio.

E’ una vicenda accaduta ad una coppia di coniugi che ricorrendo alla Suprema Corte adducevano la responsabilità del notaio rogante, poiché il credito vantato dalla banca nei loro confronti era sorto in un momento successivo a quello in cui era stato trascritto l’atto costitutivo del fondo. Infatti, l’atto in questione fu stipulato dinanzi al notaio nel 1999, il credito della Banca era sorto nel settembre 2003, mentre il notaio provvide all’annotazione nell’atto di matrimonio il 1 ottobre 2003.

Per la Cassazione, l’opponibilità a terzi della costituzione di un fondo patrimoniale decorre dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, e non dalla trascrizione nei registri immobiliari che, invece, assurge a mera funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione, a nulla rilevando l’eventuale conoscenza che i terzi avessero della trascrizione. Inoltre, è solo dal momento dell’annotazione che decorre il termine di prescrizione quinquennale per poter esperire azione revocatoria da parte dei creditori, poiché solo da tale momento l’atto diviene conoscibile dai terzi.

consulenza legale salvis juribus

Segui la nostra redazione anche su Facebook!

Sei uno Studio Legale, un’impresa o un libero professionista? Sponsorizzati su Salvis Juribus! Scopri le nostre soluzioni pubblicitarie!

Usa la nostra utility per il calcolo del danno biologico di lieve entità!

consulenza_per_privati_e_aziende          consulenza_per_avvocati

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione avv. Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
The following two tabs change content below.

Giuseppe Di Micco

Laureato in Giurisprudenza con votazione di 110 e lode, tesi in diritto canonico, relatore prof. Mario Tedeschi. Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, mediante una diretta attività di partecipazione alle udienze in tribunale, nonché nello studio dei casi pratici per la redazione di atti giudiziari e pareri. Praticante abilitato, collabora presso studi legali in materia di diritto civile e diritto del lavoro. Dottore di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Milano, ha approfondito come tema di ricerca il problema della consumazione del matrimonio nei diritti religiosi (diritto ebraico, canonico, ed islamico). Collaboratore alle cattedre di diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritti confessionali e storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Collabora attivamente anche presso le strutture ecclesiali, in particolare negli ambiti liturgici e della formazione giovanile.

Articoli inerenti