Il preliminare non seguito dal definitivo non fa sorgere il possesso utile per usucapire
Cass. Civ., sez. II, 19 novembre 2015, n. 23673
a cura di Giuseppe Di Micco
Il fatto
La Cassazione è chiara su quanto ha interessato la vicenda in esame.
Una coppia di coniugi avevano sottoscritto in forma di scrittura privata un preliminare di vendita di un appartamento e di una cantina con una società. Instauratosi il giudizio in primo grado, gli attori esponevano che non essendo mai stato stipulato il rogito definitivo asserivano che dichiarata l’acquisto per usucapione dei cespiti immobiliari acquisiti. Il Tribunale rigetta la domanda attorea, condannandoli alla restituzione. Proposto appello, la Corte in riforma della decisione di primo grado, ne dichiara l’acquisto per intervenuta usucapione. Ricorre per Cassazione la società.
Per approfondimenti sul contratto preliminare: Il contratto preliminare Copertina flessibile – 31 mar 2011; Il contratto preliminare Copertina flessibile – 25 lug 2015
La decisione
I giudici di Palazzo Cavour ribaltano quanto statuito dalla Corte di Appello, e richiamano un principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7930/2008.
Infatti, se per la configurazione del possesso utile ad usucapionem, è sufficiente che il potere di fatto venga esercitato come se si fosse titolari del diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che quest’ultimo appartenga ad altri, ciò che si trasferisce con il preliminare, è solo l’oggetto del possesso, ma non anche il possesso stesso che non si vende, né si cede, né si riceve per effetto di un negozio giuridico.
Interessante testo sull’usucapione: Usucapione di beni mobili e immobili Copertina flessibile – 31 lug 2013
L’art. 1140 c.c. ed i principi generali in materia di possesso, non consentono la trasmissione dello stesso attraverso un contratto separatamente dal diritto del quale di proprietà, o altro diritto reale, del quale esso costituisca esercizio.
Ne consegue che l’immissione in possesso attraverso un preliminare di vendita di un immobile, non è titolo abilitativo idoneo per poter usucapire un bene.
Giuseppe Di Micco
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