Il principio generale di buona fede

Il principio generale di buona fede

La buona fede contrattuale è pacificamente riconosciuta dalla communis opinio doctorum della tradizione giuridica continentale quale principio basilare su cui riposa ogni ordinamento privatistico di civil law. Il diritto di origine comunitaria ha veicolato, con la famosa direttiva 93/13/CEE, il principio ut supra a ricoprire un ruolo determinante anche nei sistemi giuridici di common law (quantomeno nei rapporti consumeristici), i quali, com’è noto, vedono le clausole generali come una stravaganza continentale diretta ad incidere negativamente sul principio della sanctity of contract ovvero dell’intangibilità del vincolo contrattuale cui i giuristi d’oltremanica sono tenacemente legati come all’architrave dell’intero sistema contrattuale[1]. Nel diritto britannico, infatti, la good faith ingloba in un unico sintagma il significato della buona fede continentale nella duplice configurazione oggettiva e soggettiva. Le maggiori frizioni tra le due tradizioni giuridiche si riscontrano sulla proiezione oggettiva del principio di cui si discorre, in ragione della difficoltà dei giuristi inglesi a concettualizzare la nozione di buona fede oggettiva, cui si aggiunge il sistema della case law che fonda ed articola la law of the contract.

La presentazione di un principio generale tanto importante quanto dibattuto non può non tenere conto delle sue radici storiche.

La bona fides trova le sue origini già nel diritto romano, che ne discerneva due ambiti applicativi[2]: la buona fede soggettiva afferente ai diritti reali; la buona fede oggettiva riguardante i rapporti obbligatori. La bona fides nella sua configurazione oggettiva era la risultanza del rapporto di correlazione tra ius civile e ius honorarium[3]. Con l’affermarsi dei iudicia bona fidei (di derivazione pretoria) essa trovò riconoscimento in sede processuale assurgendo a parametro di comportamento strumentale per la risoluzione delle controversie giudiziali. Pur non essendo previsto positivamente nel nostro ordinamento, particolare rilievo assume anche l’exceptio doli; la dottrina maggioritaria attribuisce a tale espressione la funzione di opporsi ad un’altrui pretesa od eccezione in astratto fondata, ma in realtà espressione di un esercizio doloso o scorretto di un diritto, finalizzato al soddisfacimento di interessi non meritevoli secondo l’ordinamento giuridico[4]. Il ruolo creativo della giurisprudenza di merito e di legittimità ha reso possibile la permanenza di tale principio nel sistema giuridico italiano, ancorché in assenza di norme che lo esprimano.

Il dovere di comportarsi secondo la regola di correttezza prevista espressamente dall’art. 1175 c.c. ha determinato dei problemi esegetici con riferimento all’art. 1375 c.c. il quale dispone che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Le prime elaborazioni dottrinali sul tema hanno portato scarsi risultati dal punto di vista pratico, tant’è che la dottrina prevalente ha optato per la sostanziale coincidenza della correttezza e della buona fede oggettiva.

Verso la metà degli anni Settanta parte della dottrina ha attribuito agli articoli 1175-1375 c.c. la funzione di integrare il contenuto contrattuale, imponendo alle parti quei comportamenti che, entro i limiti dell’apprezzabile sacrificio, risultino idonei a tutelare gli interessi della controparte[5]. Tale orientamento rispecchia chiaramente il pensiero secondo cui il principio di solidarietà sociale, di cui la Costituzione si fa usbergo all’art. 2, possa pervadere anche la materia contrattuale stricto sensu, determinando i cc.dd. “obblighi di protezione”, oggetto di sempre maggiori consensi in dottrina, la quale sembra sempre più favorevole a riconoscere, a tali doveri, cittadinanza autonoma nel nostro ordinamento.

Altra dottrina ha contestato tale impostazione dichiarando, in primo luogo, che il ruolo integrativo del contratto è svolto già da una norma precisa, cioè l’art. 1374 c.c., e in seconda battuta che l’elaborazione di tali obblighi di protezione allo scopo di estendere la tutela contrattuale ad interessi che non hanno formato oggetto dell’obbligazione e che, perciò, sarebbero protetti in via aquiliana, non avrebbe senso avuto riguardo all’esistenza dell’art. 2043 c.c., cosicché l’art.1175 c.c., se inteso come fonte di un dovere generale di protezione, sarebbe ridotto ad una inutile duplicazione di quella norma[6].

Autorevole dottrina, pur riconoscendo la liceità dell’attribuzione, all’imperativo di buona fede, di imporre ai contraenti l’obbligo reciproco di tutela della sfera personale, non sembra accettare l’approdo al medesimo risultato col riferimento al principio di solidarietà, in quanto quest’ultima non sarebbe dotata di efficacia immediata e diretta nei rapporti tra privati, ma soltanto tra Stato e cittadino[7].

L’approvazione della direttiva comunitaria n. 13 del 1993 sulle clausole abusive nei contratti del consumatore segna una svolta nell’esperienza giuridica italiana ed europea. In ogni ordinamento si è dato ingresso alla clausola generale di buona fede; ciò comporta che il giudice, nel valutare l’abusività di una o più clausole del contratto, deve fare ricorso alla buona fede, cioè alla correttezza e al leale comportamento delle parti (in questo caso del predisponente della clausola del contratto per adesione)[8]. In particolare, l’art. 33, comma primo, Cod. Cons., stabilisce che “nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

Tale formulazione ha sollevato numerosi problemi esegetici per quanto concerne l’interpretazione dell’espressione “malgrado buona fede”[9]. Si è a lungo discusso se la formulazione appena menzionata dovesse essere intesa in senso soggettivo, cioè come indagine sulla consapevolezza del predisponente di imprimere un carattere vessatorio alla clausola del contratto, ovvero in senso oggettivo, rilevando soltanto le conseguenze di per sé prodotte dalla clausola. La dottrina maggioritaria ha preferito quest’ultima ipotesi, ritenendola maggiormente conforme alla finalità perseguita dal legislatore comunitario.

Come si è rilevato, dunque, la clausola generale della buona fede può essere espressione di funzioni diverse: anzitutto svolge una funzione “integrativa”, come è stato osservato essa è tecnica giurisprudenziale di ricerca del caso concreto, la quale in mancanza di un modello precostituito nella fattispecie astratta opera sui materiali già presenti nell’ordinamento[10].

La buona fede svolge, inoltre, una funzione “correttiva” del contratto, come si è visto nella disciplina delle clausole abusive. Assolvendo le suddette funzioni, la clausola di buona fede esplica, nel contempo, una funzione “preventiva”, perché non serve soltanto a precisare, integrare o correggere il contratto, ma anche ad indicare alle parti come si devono comportare[11].


[1] M. L. CHIARELLA, “Armonizzazione del diritto privato europeo: percorsi teorici e stato dell’arte”, Ordines n° 2/2015, 72.

[2] G. MERUZZI, L’exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale, Milano 2005, 150 e ss.

[3] MARONGIU-PUGLIESE, “I principi di buona fede e correttezza nel processo integrativo europeo”, 2.

[4]MARONGIU-PUGLIESE, Op. cit., 13.

[5] Cass. Civ. 16-02-1963, n. 357, in Foro Pad., 1964, 1283.

[6] A. SANTORO, “La responsabilità da contatto sociale”, 27.

[7] S. MAZZAMUTO, “Il contratto europeo nel tempo della crisi”, in Europa e diritto privato, 2010, n.3, 601.

[8] G. ALPA, “Diritto privato europeo”, 246 ss.

[9] V. FERRARI-P. LAGHI, “Diritto europeo dei contratti”, 81.

[10] V. CALDERAI, “Buona fede (in senso oggettivo), in Il diritto. Enciclopedia giuridica, II, 608.

[11] S. PATTI, “Ragionevolezza e clausole generali”, 86.

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