Il ritardo al lavoro non sempre giustifica il licenziamento

Il ritardo al lavoro non sempre giustifica il licenziamento

a cura di Giuseppe Di Micco

La Suprema Corte con una sentenza del 14 aprile scorso ha parzialmente accolto il ricorso proposto da un lavoratore che era stato licenziato poiché non solo avrebbe ritardato nel prendere servizio durante una regolare giornata lavorativa, ma gli sarebbe stata contestata anche una recidiva per una sanzione irrogatagli e impugnata.

La Corte di Cassazione accoglie limitatamente il ricorso e cassa la sentenza con rinvio al giudice di merito. Infatti, il requisito della giusta causa quale presupposto indefettibile che giustifica l’irrogazione della sanzione del licenziamento, non può prescindere da una compiuta analisi sulla gravità del fatto contestato, della sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore. In particolare, nel caso di specie risultava omesso l’apprezzamento circa il grado della colpa e dell’elemento intenzionale, nonché una valutazione dell’effettiva gravità e portata della condotta del lavoratore.consulenza legale salvis juribus

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Giuseppe Di Micco

Laureato in Giurisprudenza con votazione di 110 e lode, tesi in diritto canonico, relatore prof. Mario Tedeschi. Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, mediante una diretta attività di partecipazione alle udienze in tribunale, nonché nello studio dei casi pratici per la redazione di atti giudiziari e pareri. Praticante abilitato, collabora presso studi legali in materia di diritto civile e diritto del lavoro. Dottore di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Milano, ha approfondito come tema di ricerca il problema della consumazione del matrimonio nei diritti religiosi (diritto ebraico, canonico, ed islamico). Collaboratore alle cattedre di diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritti confessionali e storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Collabora attivamente anche presso le strutture ecclesiali, in particolare negli ambiti liturgici e della formazione giovanile.

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