Il ruolo della colpa nell’art. 1218 del codice civile
Ai sensi dell’art. 1218 c.c., sussiste una presunzione di colpa nei confronti del debitore, che viene meno soltanto quando quest’ultimo provi o di avere adempiuto la prestazione, ovvero che l’inadempimento della stessa derivi da causa a lui non imputabile.
Quest’ultimo, a livello pratico, consiste in un evento esterno all’attività del debitore che, nonostante abbia profuso tutte gli sforzi economici e non irragionevolmente possibili, non avrebbe potuto prevederlo.
Indi, occorre una causa impossibilitante specifica ma, muovendo da tale asserzione, la giurisprudenza finisce con l’accollare in capo al debitore anche la responsabilità di quelle ignote.
In sostanza, v’è una deroga ai principi generali in materia di onere probatorio, assistendosi ad un inversione dettata dal fatto che il debitore debba provare l’assenza di colpa, mentre il creditore limitarsi a provare il titolo legittimante l’obbligazione ed ad allegare semplicemente l’inadempimento, che deve comunque consistere in un fatto oggettivo.
Quella descritta rientra nel novero delle c.d. “presunzioni relative”, poiché il debitore è legittimato a fornire la prova contraria.
E’ necessario dimostrare il fatto dannoso ed il nesso causale tra questo ed il danno, non anche il collegamento della responsabilità con il debitore, sussistente già sulla scorta dell’obbligo primario.
La colpa viene, dunque, in rilievo come strumento di valutazione della condotta dell’obbligato, ossia il criterio imputativo.
A differenza di quanto usualmente si asserisca, la colpa non può essere ricondotta soltanto ad una mera negligenza, che è soltanto una delle possibili forme di inadempimento.
Invero, questa va sempre intesa in senso tecnico, ossia quale violazione di regole e mai come elemento psicologico.
Pertanto, occorre che il mancato od inesatto adempimento siano imputabili al debitore, come sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6463 del 1998.
In quella pronuncia, la Suprema Corte asserì che l’analisi sull’elemento soggettivo sia imprescindibile, ma non può sostituirsi a quella sull’elemento oggettivo, essendone al massimo fattore integrativo, rilevante per ottenere un giudizio sulla sussistenza o meno dell’inadempimento.
In sintesi, la presunzione di colpa di cui all’art. 1218 c.c. può essere fatta venir meno soltanto da alcuni eventi, il che parrebbe, prima facie, suffragare una lettura oggettiva del fenomeno.
Tuttavia, il ruolo delle diligenza assume veste essenziale, e la nozione fatta propria è quella di standard astratto di cui all’art. 1176 c.c. .
La nozione oggettiva inasprisce il criterio colposo, ma non legittima a leggere in modo unitario il sistema normativo e pratico, poiché a volte il criterio diligenziale finisce con l’influenzare le decisioni dei giudici.
La ragion d’essere della fluidità giurisprudenziale si spiega con l’intento di garantire esigenze empiriche che importante la presenza di parametri generali, che fungono da linee guida.
Per questo motivo, la colpa assume differente significato a seconda delle singole fattispecie, il che non consente di individuare un rapporto gerarchico tra le varie forme della stessa, ma soltanto un criterio residuale.
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