In arrivo il canone Rai in bolletta, come tutelarsi
Come ormai noto, da quest’anno, il canone Rai sarà addebitato nella bolletta elettrica per un importo pari 100 euro. In via transitoria, quindi soltanto per quest’anno, si pagherà una prima maxi-rata di 70 euro, tutta sulla bolletta di luglio e le ulteriori 30 euro nelle bollette successive.
Dal 2017 si pagheranno 10 euro al mese da gennaio a ottobre ma, dal momento che le bollette sono quasi tutte bimestrali, verranno addebitate 20 euro in ogni bolletta.
Dal 1 gennaio 2016, infatti, la detenzione di un apparecchio atto o adattabile a ricevere il segnale radiotelevisivo si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente.
Il decreto attuativo sul canone dice, infatti, che l’Agenzia delle Entrate provvede alla “voltura d’ufficio”. Il Canone viene addebitato, quindi, a chi ha intestata la bolletta della luce con tariffa residente
In pratica, chi ha un contratto con la tariffa D3, da residente con impegno di potenza superiore a 3 kW, deve pagare il canone mentre chi ha un contratto con la tariffa da non residente non dovrebbe avere l’addebito del canone sulla fornitura.
Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
E’ esente dal pagamento del canone Rai chi non ha in casa un apparecchio Tv. Non pagano neanche le seconde case, né gli studenti o lavoratori fuori sede che però hanno ancora la residenza presso i propri genitori o nel nucleo familiare principale. Il canone, infatti, segue la residenza.
L’esenzione non è automatica. Occorre comunicarla annualmente all’Agenzia delle Entrate entro i termini e con i modelli presenti sul sito dell’Agenzia stessa.
Dopo il marasma dovuto alle confuse modalità di esenzione, è arrivato il periodo dell’addebito. In questi giorni, infatti, mentre molte associazioni dei consumatori lamentano già molti errori inerenti ad addebiti illegittimi, l’Agenzia delle Entrate tramite la sua pagina facebook fa sapere che è possibile pagare solo la quota energia scorporata dalla quota canone.
Si specifica che le modalità di pagamento parziale devono essere concordate con il proprio gestore energetico e che, successivamente, sarà la stessa Agenzia a valutare la legittimità del mancato pagamento.
In tale quadro, infatti, si innesta l’assenza del provvedimento del Direttore dell’Agenzia (che dovrebbe essere emanato entro il 4 agosto) che deve specificare le modalità di rimborso per i pagamenti non dovuti.
Per quanto riguarda, invece, i mancati addebiti del canone, nel contrario caso in cui lo stesso sia dovuto, sarà possibile effettuare il pagamento con F24 scaricabile dal sito di Agenzia dell’Entrate entro il 31 ottobre, analogamente a quanto previsto per il canone speciale.
Avv. Antonella Votta
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Antonella Votta
Roma
Avvocato del Foro di Roma
Credo fortemente nella tutela degli interessi collettivi, motivo per cui collaboro con un'associazione di consumatori e un'associazione ambientalista-animalista
Esperta in negoziazione, mediazione e ADR dei consumatori.
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