Inammissibile la richiesta di riesame presentata a mezzo posta ad un Giudice diverso da quello competente

Inammissibile la richiesta di riesame presentata a mezzo posta ad un Giudice diverso da quello competente

Cass. sez.  III, 20 luglio 2016 (dep. 28 dicembre 2016), n. 55004inammissibile la richiesta di riesame presentata a mezzo del servizio postale presso la cancelleria di un Giudice diverso da quello competente, poiché la facoltà per la parte privata di presentare l’impugnazione nella cancelleria del giudice del luogo in cui essa si trova, anche se diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, è collegata al dato “naturalistico” della presenza fisica della parte in tale luogo.


Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, che dichiarava l’inammissibilità della richiesta di riesame proposta mediante raccomandata spedita ad ufficio giudiziario diverso da quello competente, proponeva ricorso in Cassazione l’indagato, lamentando la violazione degli artt. 324, commi 1, 2 e 5, e 582, comma 2, c.p.p.

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, rilevando – come già sottolineato dal Procuratore Generale nella propria requisitoria – che “la facoltà prevista per la parte privata o i difensori di presentare l’impugnazione nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, va, comunque, collegata al dato ‘naturalistico’ della presenza fisica della parte o del suo difensore nel luogo diverso rispetto a quello dove si trova la cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento (…), giacché, altrimenti, tale facoltà, ispirata al principio del favor impugnationis, si tradurrebbe, effettivamente, in una interpretazione abrogante della disposizione contenuta nel primo comma dell’art. 324 c.p.p., determinando la sostanziale disapplicazione della previsione dell’obbligo di presentazione della richiesta nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento”.

Detto altrimenti, la disciplina contenuta nell’art. 324 c.p.p., nel consentire che l’impugnazione venga proposta nel luogo in cui la parte o il difensore si trovino, anche se diverso da quello in cui la richiesta dovrebbe essere presentata, presuppone la presenza fisica effettiva di questi ultimi in tale luogo. Essa, pertanto, non trova applicazione quando, come nel caso di specie, la richiesta venga spedita a mezzo posta, in luogo del suo materiale deposito, posto che in tale caso si deve ritenere che la richiesta debba essere indirizzata direttamente all’ufficio giudiziario competente.

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Valeria Citraro

Laureata nel Gennaio 2014 p/o Università degli Studi di Catania con Tesi in diritto processuale penale, dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e valutazione probatoria". Abilitata all'esercizio della Professione forense da Settembre 2016.

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