Informativa antimafia: conta anche il rapporto parentale

Informativa antimafia: conta anche il rapporto parentale

Consiglio di Stato Sez. III, n. 4679 del 9 ottobre 2015

a cura di Paolo Ferone

L’informativa antimafia, non solo prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso, ma non richiede neppure la prova né di fatti di reato, né dell’effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa, né del reale condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi.

Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato Sezione terza, nella sentenza numero 4679 del 9 ottobre 2015, Pres. Pier Giorgio Lignani, Est. Paola Alba Aurora Puliatti.

Il fatto

Il caso in esame tratta di un appello avverso un ricorso proposto al T.A.R., sede di Reggio Calabria, nel quale l’appellante impugnava l’informativa antimafia a contenuto interdittivo emessa dal Prefetto di Reggio Calabria.

La società ricorrente contestava l’esistenza di un concreto rischio d’inquinamento mafioso e confutava le valutazioni effettuate dalla Prefettura in relazione alle circostanze di fatto poste a base dell’interdittiva.

Con l’appello veniva dedotto l’eccesso di potere e l’irragionevolezza della motivazione, con specifico riferimento agli elementi fattuali posti a fondamento dell’interdittiva.

La decisione

L’appello è stato ritenuto infondato.

Infatti, il ruolo dell’interdittiva antimafia è di massima anticipazione dell’azione di prevenzione da porre in essere in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso, con la logica conseguenza che è sufficiente quale presupposto di fatto un quadro indiziario, tale da generare un ragionevole convincimento sulla “sussistenza di un condizionamento mafioso” (Consiglio di Stato, sez. III, 21 dicembre 2012, n. 6618; 2734 del 3.6.2015).

Come possiamo definire un quadro indiziario tale da far desumere il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata?

Ad avviso del Consiglio di Stato, come più volte affermato, la deducibilità può scaturire da elementi sintomatici ed indiziari quali ad esempio: condanna non irrevocabile, irrogazione di misure cautelari, coinvolgimento in un’indagine penale, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi; tuttavia, questi elementi devono coesistere, almeno in parte, o quantomeno devono poter fondare un giudizio di possibilità di un eventuale coinvolgimento mafioso. Ad esempio, ad avviso dei Giudici il legame di natura parentale assume rilievo se da questi emerga un intreccio di interessi economici e collaborazioni intercorse a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare, cosi da costituire strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nell’impresa considerata (vd. C.G.A. Reg. Sicilia Sez. giurisdizionale, n. 227 del 29 febbraio 2012; C.d.S., III Sez., 115 del 19.1.2015).

Quindi, il rapporto di parentela di per sé non è sufficiente a rappresentare l’ostatività del provvedimento, ma può assumere rilievo in considerazione, ad esempio, della partecipazione di un soggetto legato alla criminalità organizzata come dipendente della società stessa.

La seconda questione giuridica sollevata attiene al grado di certezza dei presupposti necessari per irrogare la misura interdittiva.

Su tale punto, il Collegio, ha richiamato integralmente il principio affermato in primo grado dal T.A.R., secondo cui “la misura interdittiva antimafia non richiede il massimo grado di certezza dei suoi presupposti, né l’accertamento, in sede penale, di carattere definitivo in ordine all’esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose ed al condizionamento in atto dell’attività di impresa, essendo sufficiente, al riguardo, la semplice dimostrazione del pericolo del pregiudizio, mediante il riferimento ad alcuni fatti sintomatici ed indizianti che, considerati e valutati nel loro complesso, inducano ad ipotizzare la sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata”.

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