Inutile la notifica PEC se la società non ha la firma digitale

Inutile la notifica PEC se la società non ha la firma digitale

Tribunale di Lecce, 16.03.2016

Serve la prova della lettura dell’atto giudiziario allegato alla posta elettronica certificata, visto che la legge non ha previsto l’obbligo per le aziende di munirsi di dispositivi di firma digitale.

Il Tribunale di Lecce ha ritenuto insufficiente la notifica effettuata mediante posta elettronica certificata, per il solo fatto che essa non garantirebbe la prova della effettiva lettura del messaggio da parte del destinatario.

La vicenda nasce a seguito di un ricorso sommario notificato, dall’avvocato del ricorrente, nei confronti di una società tramite la PEC. Senonché, essendo munito l’atto introduttivo di firma digitale, il giudice ha disposto la rinnovazione della notifica, questa volta in formato cartaceo, tramite il tradizionale ufficiale giudiziario.

Infatti, secondo il tribunale leccese, la normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica certificata non le obbliga a munirsi anche di un programma elettronico che consenta l’apertura degli atti firmati digitalmente. Senza tale supporto, l’allegato non può essere letto e la convenuta difendersi in giudizio.

Non basta a superare l’ostacolo il deposito delle due email, inviate dal gestore della PEC, contenenti la certificazione della spedizione della “busta” e della sua successiva consegna al destinatario. E ciò perché esse non danno prova che la convenuta abbia potuto prenderne effettiva visione, se non viene dimostrato che essa sia in possesso di programmi che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale.

Pertanto, in assenza della prova che la società abbia potuto prendere visione dell’atto di citazione, il giudice può ordinare ai sensi dell’art. 1 legge n. 20/1994 il rinnovo della notifica secondo l’ordinario procedimento a mezzo di ufficiale giudiziario.

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