La cartella di pagamento è nulla se la relata è incompleta

La cartella di pagamento è nulla se la relata è incompleta

Cass. Civ., sez. VI, 25 novembre 2015, n. 24082

a cura di Michele Russo

Quando la consegna della cartella di pagamento non va a buon fine non è sufficiente che il notificatore si limiti alla mera attestazione nella relata “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco” poiché si tratta di espressioni generiche che come tali non consentono di verificare se lo stesso abbia effettuato le dovute ricerche del destinatario e se queste siano state sufficienti (ovvero non soltanto presso l’indirizzo indicato nell’atto, ma nell’intero Comune) per pervenire alla conclusione della sua irreperibilità assoluta.

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Infatti, l’annotazione “sconosciuto in loco” sulla relata di notificazione non è idonea a dare atto del compimento, da parte dell’agente notificatore, delle doverose ricerche del destinatario del plico contente l’atto tributario/riscossivo.

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Detta annotazione, in altri termini, è assolutamente generica, quindi non atta a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 148 del codice di rito civile. Il requisito di legittimità della notifica ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/73, dispone che “emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”. Le ricerche devono avere a oggetto la presenza del destinatario non solo presso l’indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell’intero Comune (Cass. n. 1440/2013).

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