La casa costruita in comunione è del coniuge che possiede il terreno

La casa costruita in comunione è del coniuge che possiede il terreno

Tribunale Frosinone, sentenza n. 520/2015

In caso di separazione, la casa costruita da marito e moglie, in regime di comunione dei beni, è di proprietà del coniuge che possiede il terreno. All’altro rimane solo il diritto di essere ristorato per le spese sostenute per i lavori di edificazione, sempre che fornisca adeguata dimostrazione.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Frosinone, il marito, lasciata la casa coniugale, aveva trascinato in giudizio l’ex moglie per chiedere il rimborso del 50% dei costi sostenuti, quale contributo personale, alla costruzione dell’immobile.

Ebbene, nonostante la donna contestasse solo il quantum della richiesta, il Tribunale ha completamente rigettato la domanda dell’ex marito.

Infatti, ai sensi dell’art. 934 c.c. “il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata”. Questo principio può essere derogato soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una specifica disposizione di legge.

Secondo il Tribunale, il principio dell’accessione “non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale”.

Pertanto, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova d’aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine.

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