La circolazione dei provvedimenti cautelari ex reg. 1215/2012
Nel precedente sistema di Bruxelles I non vi erano norme ad hoc sul riconoscimento e l’esecuzione negli altri Stati membri di un provvedimento provvisorio cautelare. Si era posto il dubbio se ogni provvedimento provvisorio o cautelare fosse destinato alla circolazione negli altri Stati membri. Dalle conclusioni tratte dell’art. 31 del regolamento n. 44/2001, si può evincere che, da un lato, provvedimenti emessi dal giudice competente sul merito hanno un’intrinseca natura “extraterritoriale” che ne rende possibile l’attuazione negli altri Stati membri (Cfr. Corte giust., c. Mietz v. Intership Yachting Sneek BV): ad esempio, un sequestro conservativo concesso dal giudice italiano competente sul merito può senz’altro essere attuato in un altro Stato membro in cui si trovino i beni del debitore. Dall’altro lato, invece, i provvedimenti emessi dal giudice competente ai sensi dell’art. 31, in coerenza con il criterio territoriale sotteso a tale norma, sono attuabili esclusivamente nell’ambito dello Stato membro nel quale sono stati concessi, senza possibilità di esecuzione in un altro Stato membro, anche nel caso in cui i beni o mezzi finanziari che all’epoca del ricorso erano nello Stato del foro adito siano poi stati riposizionati altrove. In altri termini, tali provvedimenti non hanno efficacia universale ma territoriale.
Con l’introduzione del regolamento Bruxelles I bis, alla luce del considerando 25 e dell’art. 2, lett. a), di riconoscimento ed esecuzione si potrà parlare solo in relazione ai provvedimenti provvisori e cautelari emessi dal giudice competente per il merito, ad esclusione di quelli concessi dal giudice competente ai sensi del criterio speciale dell’art. 35 (vecchio art. 31), destinati esclusivamente ad un’attuazione interna in base alle norme della lex fori.
Da evidenziare che, nel nuovo sistema, non è più prevista una fase necessaria di concessione dell’exequatur e che, dunque una misura cautelare potrà essere mandata direttamente in attuazione. Il legislatore comunitario ha cercato quindi, di mettere in condizione il soggetto incaricato di tale attuazione, di verificare la sussistenza dei presupposti applicativi delle nuove disposizioni. Il par. 2 dell’art. 42 è espressamente dedicato ai documenti che il richiedente deve fornire all’autorità competente, incaricata ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro il quale dispone un provvedimento provvisorio o cautelare.
In particolare, si richiede che il modulo di cui all’allegato I, contenga una descrizione del provvedimento e certifichi che l’autorità giurisdizionale sia competente a conoscere del merito e che la decisione sia esecutiva nello Stato membro d’origine. La semplice verifica della “casellina” prevista nel modulo compilato dal giudice d’origine, permetterebbe all’autorità incaricata dell’attuazione del provvedimento straniero, di verificare se la decisione cautelare sia compatibile con i criteri stabiliti dall’art. 2, lett,a).
Inoltre, ai sensi della lett. c) del par. 2 dell’art. 42, il richiedente, qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, deve fornire la prova della notificazione o comunicazione della decisione. In altre parole, deve essere soddisfatto il presupposto previsto nel considerando n. 25, alla cui stregua prevede che l’attuazione di una misura inaudita altera parte non può aver luogo prima che al destinatario sia stato comunicato o notificato il provvedimento in questione, al fine di consentirgli di dare corso all’eventuale opposizione al riconoscimento o all’exequatur.
Il regolamento n. 1215 tenta un difficile compromesso tra le ragioni del creditore e quelle del debitore, con il risultato che in ogni caso, l’onere di previa notifica della decisione emessa inaudita altera parte farà venire meno l’effetto sorpresa.
D’altro canto, ai sensi dell’art. 40 del regolamento stesso, una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla lex fori dello Stato di esecuzione. Tale norma, invero, potrebbe apparire irrilevante in tale contesto esaminato, in quanto, che senso avrebbe ottenere misure cautelari in attesa di altre misure cautelari? La risposta al quesito può essere soddisfatta dall’esame del combinato disposto degli artt. 42 e 40 attraverso i quali si induce a ritenere che chi voglia dare attuazione ad un provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte, prima di notificare la decisione, in ottemperanza al requisito di cui alla lett. c), possa richiedere la concessione automatica di un provvedimento cautelare, dal contenuto identico a quello del provvedimento (a sua volta cautelare) di cui già dispone, anche questo inaudita altera parte, in base alle norme della lex fori, dimostrando ad esempio, i presupposti dell’art. 669 c.p.c.
In conclusione, il regolamento, non stabilisce un termine minimo che debba decorrere tra la notifica della decisione inaudita altera parte e l’inizio della sua attuazione. In base al considerando n. 32, tale notifica dovrebbe avvenire “in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura d’esecuzione”, con la specifica che per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione. Inevitabilmente, siamo di fronte ad un’indicazione troppo generica e che rischia di poter creare problemi interpretativi non indifferenti, soprattutto ove non sia approvata una normativa interna di raccordo tra disciplina europea e lex fori.
Si è auspicato per l’interprete che il termine che appare possibile richiamare (riferendoci al nostro ordinamento) è quello dilatatorio previsto dall’art. 482 c.p.c tra la notifica del precetto e la richiesta del pignoramento.
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Jacopo Rencricca
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- La circolazione dei provvedimenti cautelari ex reg. 1215/2012 - 11 January 2017