La costituzione con “velina” è sanabile fino all’udienza ex art. 350 c.p.c.

La costituzione con “velina” è sanabile fino all’udienza ex art. 350 c.p.c.

Cass. civ., Sez. un., 5 Agosto 2016, n. 16598

Con un’articolata pronuncia, la S. Corte, nella sua massima assise, è intervenuta a chiarire le conseguenze derivanti dalla costituzione dell’appellante tramite deposito di una “velina” in luogo dell’originale dell’atto di citazione, evidenziando che la suddetta condotta non può determinare l’improcedibilità dell’appello. L’inosservanza in esame, in particolare, dovrà considerarsi quale fonte di nullità dell’atto, con conseguente possibilità di sanatoria dello stesso, da esercitarsi tuttavia entro la prima udienza di trattazione: in caso contrario, la nullità si consoliderà e l’appello proposto verrà considerato definitivamente improcedibile.

Il terzo motivo di doglianza proposto dal ricorrente, che aveva giustifica la devoluzione della questione alle Sezioni unite, concerneva appunto un atto d’appello iscritto a ruolo mediante la sola “velina”: l’appellante aveva poi omesso di depositare l’originale, tanto nei dieci giorni successivi alla notificazione, quanto successivamente (alla prima udienza; nella successiva evoluzione del procedimento; all’udienza di precisazione delle conclusioni). Egli poi evidenziava di aver immediatamente rappresentato il vizio in esame fin dal primo atto successivo al suo realizzarsi.

La rimessione viene giustificata alla luce del contrasto insorto tra le sezioni semplici sul tema. Da un lato, in una pronuncia del 2004 (Cass. n. 23027/04), l’inosservanza de qua era riportata ad una mera irregolarità, senza cagionare alcuna violazione nel diritto della controparte, né alcun vulnus alla regolare instaurazione del contraddittorio fra le parti. Per converso, in altri arresti (Cass. n. 18009/08; Cass. n. 10/10), si era giunti a diversa soluzione; mentre in ulteriori sentenze si era ritenuto che potesse ritenersi raggiunto lo scopo (e dunque sanata la nullità) ove l’appellante avesse successivamente provveduto al deposito dell’originale dell’atto originale (Cass. n. 6912/12), talora fino alla prima udienza di trattazione (Cass. n. 15715/13), talaltra senza richiedere alcun termine (Cass. n. 17666/09; Cass. n. 13208/14; Cass. n. 26437/14).

La questione viene scissa dalla S. Corte in due distinte questioni problematiche. In primis, statuendo sulle conseguenze dell’iscrizione a ruolo con una “velina”, la Corte di legittimità esclude che ciò determini ex se l’improcedibilità dell’atto di appello proposto, dovendo al contrario qualificarsi come paradigmatica ipotesi di nullità della costituzione. Tale soluzione, che si pone in continuità con l’orientamento già elaborato nella giurisprudenza, viene riaffermata anche in questa sede, muovendo dall’esame dei dati letterali: l’art. 348 c.p.c. ricollega l’improcedibilità esclusivamente alla condotta dell’appellante che “non si costituisce in termini”, ovverosia al mancato o tardivo compimento dell’attività di costituzione entro il termine stabilito dall’art. 165 c.p.c. (in forza del richiamo al procedimento davanti al tribunale, contenuto nell’art. 347 c.p.c.).

La soluzione dettata dal legislatore, peraltro, risulta pienamente convincente anche ove apprezzata, rispettivamente, in chiave logica ovvero sistematica: sotto il primo profilo, la gravità del regime dell’improcedibilità, che impedisce l’operatività della sanatoria per raggiungimento dello scopo, è un tipico esempio di regola “di stretta interpretazione”, non suscettibile di essere estensivamente applicata al di là delle ipotesi legislativamente predeterminate (exceptiones sunt strictissimae interpretationes). Essa può quindi conseguire solo ad una costituzione mai avvenuta o intervenuta allo spirare dei termini, non anche ad una costituzione tempestiva che non osservi le forme dell’art. 347, comma 1, c.p.c.: quest’ultima fattispecie, infatti, deve sussumersi nella nullità, eventualmente sanabile anche per atti diversi e comportamenti successivi all’atto viziato (Cass. n. 6912/12, cit.). In secondo luogo, la soluzione ermeneutica proposta scaturisce in modo quasi naturale dalla comparazione fra l’art. 347, comma 1, c.p.c., che disciplina, tramite rinvio al procedimento di primo grado, il quando (“i termini”) e il quomodo (“le forme”) della costituzione, a differenza dell’art. 348 c.p.c., che invece allude alla diversa ipotesi di una costituzione non intervenuta o non tempestiva.

Tanto precisato, occorre vagliare quali conseguenze derivino da tale nullità. L’art. 350, comma 2, c.p.c., ha cura di specificare che il giudice d’appello (Tribunale o Corte d’Appello) debba verifica la regolare costituzione “nella prima udienza di trattazione”: il tenore della disposizione non lascia adito a dubbi, richiedendo al giudicante di procedere d’ufficio, necessariamente e non in via solo eventuale, al suddetto controllo nella prima udienza in cui la causa è trattata, ai fini dell’ordinato svolgimento della successiva attività processuale. Ai fini di tale controllo, egli è tenuto a considerare non solo la costituzione, evidentemente viziata, bensì anche le attività successivamente realizzate dalla parte ai fini dell’integrazione della costituzione tempestiva ma carente, ben potendosi le stesse qualificare come sanatoria c.d. spontanea dei vizi formali del suo atto.

Dall’art. 350, comma 2, c.p.c. è poi possibile trarre un’ulteriore implicazione: la disposizione richiede difatti al giudicante esclusivamente il controllo sulla regolarità della costituzione, senza invece imporgli, ove constati che le forme non siano state correttamente osservate dall’impugnante, di invitare l’appellante a procedere ad un’attività integrativa con assegnazione di un termine in suo favore. Non si tratta di una mera lacuna, ma di vuoto deliberato: la medesima disposizione, difatti, prevede che il giudice del gravame debba ordinare l’integrazione del contraddittorio, la notificazione prevista ex art. 332 c.p.c., nonché la rinnovazione della procedura di notificazione dell’atto d’appello. Una semplice interpretazione a contrario non può che implicare che ove il legislatore ha voluto, ha previsto (e dunque ubi noluit, tacuit): il giudicante non potrà quindi andare contra legem, arrogandosi un potere che l’interpretazione logico-sistematica invece esclude. Al contrario, ove rilevi il difetto all’udienza ex art. 350 c.p.c. (il suo primo “contatto” con le parti processuali), egli potrà invitare l’appellante a procedere hic et inde alla regolarizzazione in tale sede, ove sia in grado di farlo. Ove però difetti una qualsiasi attività di regolarizzazione, prima o durante l’udienza di trattazione, il giudice d’appello dovrà rilevare la nullità di siffatta costituzione in giudizio, senza procedere ad alcun ordine di rinnovazione dell’atto viziato: l’art. 162, comma 1, c.p.c., infatti, consente un tale rinnovo solo ove lo stesso “sia possibile”, mentre, nel caso di specie, la suddetta opzione risulta pacificamente esclusa dall’art. 350 c.p.c., che impone di procedere al controllo esclusivamente all’udienza senza poter concedere alcun altro termine (se non nelle ipotesi tassativamente indicate prima precisate).

Deve però chiedersi se l’inerzia dell’appellante possa trovare forme di “compensazione” in virtù della condotta della controparte processuale, che si attivi e superi il vizio del suo atto. Orbene, le Sezioni unite muovono a questo punto dall’analisi delle forme richieste per la costituzione in giudizio, ricavate, sia in primo che in secondo grado, dall’art. 165 c.p.c.. Può escludersi l’ipotesi di una carenza così grave da sussumersi quale costituzione radicalmente inesistente (il deposito della nota di iscrizione a ruolo e del fascicolo; gli artt. 71-74 disp. att. c.p.c.), giacché, nel caso di specie, si ipotizza che il cancelliere abbia iscritto a ruolo la causa e quindi una costituzione, seppur viziata, vi sia stata. Le ipotesi residue sono allora tre: il difetto dell’originale della citazione, della procura o infine dei documenti offerti in comunicazione.

La citazione c.d. originale, cui fa riferimento l’art. 165 c.p.c., è da intendersi quale l’atto consegnato dall’appellante all’ufficiale giudiziario (ove quest’ultimo procede a redigere la relazione di notificazione ex art. 148 c.p.c. e che poi restituisce al difensore) o notificato dallo stesso avvocato (ai sensi e in virtù della legge n. 53/94). Nel predetto originale, potrebbe risultare perfezionato il procedimento notificatorio (ad esempio nei casi di cui agli artt. 139, commi 1 e 2, c.p.c., nonché 5 legge n. 53/94); ma tale evenienza potrebbe nondimeno difettare (art. 140 c.p.c.; art. 5, commi 2 e 3, legge n. 890/82; artt. 2 e 3 legge n. 53/94): in queste ultime ipotesi, dall’originale non risulta in alcun modo il perfezionamento della notificazione, che invece si evince da altri atti. Per perfezionare la costituzione, nondimeno, sarà sufficiente depositare esclusivamente il primo: gli ulteriori atti dovranno senz’altro essere depositati per dimostrare la regolare instaurazione del contraddittorio e consentire dunque l’integrazione di una condizione necessaria per la trattazione della causa; ma ciò potrà avvenire in un momento successivo, evitando che l’attesa degli stessi gravi sull’appellante, che in tal caso rischierebbe la tardività della costituzione (e dunque proprio la temuta improcedibilità del mezzo di gravame ex art. 348 c.p.c.). Ben si vede che, in siffatte ipotesi, l’appellante, pur costituendosi prima del perfezionamento della notifica, compie in ogni caso un’attività pienamente conforme al paradigma dell’art. 165 c.p.c., senza incorrere in alcuna sanzione.

Analogamente, ove la notificazione riguardi una pluralità di soggetti destinatari, l’originale potrà essere depositato successivamente (precisamente: entro dieci giorni dal perfezionamento dell’ultima delle notificazioni), essendo invece sufficiente e necessario ad integrare la costituzione dell’appellante il deposito di una copia del suo atto (a sostegno, ex plurimis, Cass., Sez. un., n. 10864/11). Peraltro, anche ove l’attore ometta di depositare l’originale nel citato termine di dieci giorni, ciò non esiterebbe comunque in una declaratoria di improcedibilità, bensì esclusivamente nella constatazione della nullità dell’atto, suscettibile di essere sanata mediante deposito dell’originale fino alla prima udienza di trattazione (art. 350 c.p.c.).

Alla luce di tali osservazioni, le Sezioni unite tracciano le opzioni concretamente ipotizzabili, secondo uno schema, dal rigore quasi algoritmico, che si fonda su tre distinte eventualità: il deposito della “velina” da cui nondimeno risulti il perfezionamento del procedimento di notificazione; il medesimo deposito, senza analoga dimostrazione; infine, il deposito di una copia senza l’allegazione della relazione di notificazione. Nei primi due casi, vi è senz’altro un’inosservanza delle forme prescritte per la costituzione; la suddetta nullità è tuttavia sanabile entro la prima udienza di trattazione (nonché nella stessa, dinanzi al giudice che rilevi e comunichi alle parti il vizio in esame). Ove però l’appellante rimanga inerte, decisivo è il comportamento dell’appellato: ove quest’ultimo si costituisca senza eccepire alcunché sulla conformità della copia all’originale e la medesima copia consenta al giudice di valutare e decidere in merito alla tempestività dell’impugnazione proposta (risultato più agevole nel primo dei casi illustrati), l’irregolarità potrà ritenersi sanata. Al contrario, ove il convenuto non si costituisca, lo scopo per cui l’atto è preordinato non potrà ritenersi raggiunto e dunque la nullità dovrà ritenersi consolidata e permanente. Nella terza ipotesi, anche ove l’appellato si costituisse, sarebbe ben difficile ritenere sanata l’inosservanza. Difatti, la sanatoria potrebbe operare in relazione alla conformità tra la copia e l’atto originale; ove però il convenuto ometta di produrre in giudizio la copia a lui notificata, ciò impedirebbe in ogni caso al giudicante di vagliare la regolare proposizione dell’appello nei termini di legge.

Analogamente, la nullità dovrebbe ritenersi consolidata, in tutte e tre le fattispecie, allorquando il convenuto contesti la conformità. Più variegata è invece l’ipotesi in cui non articoli una siffatta censura, ma si limiti a dedurre la realtà fattuale (l’appellante si è costituito tramite deposito di una copia): nelle prime due ipotesi potrebbe giungersi, con un certo sforzo ermeneutico, ad ammettere la sanatoria per raggiungimento dello scopo; ciò risulterebbe quasi proibitivo nella terza ipotesi, ove l’assenza della relazione impedirebbe al giudice qualsiasi scrutinio sul rispetto dei termini.

L’irregolarità della procura, invece, potrebbe leggersi alla luce del suddetto schema ove sia apposta in calce o a margine dell’atto e venga depositata esclusivamente una “velina” della stessa; allorquando sia solo enunciata ma non riportata, ovvero sia separata dall’impugnazione, la nullità potrà essere sanata dalla sua produzione entro l’udienza disciplinata dall’art. 350 c.p.c. (o, in caso contrario, la nullità risulterà definitivamente consolidata).

In tutti i casi, appena visti, in cui la nullità risulti non sanata all’udienza ex art. 350 c.p.c. e quindi debba ritenersi cristallizzata (la nullità “consolidata”), il vizio de quo risulterà insuperabile: come già precisato, il giudice, in sede d’impugnazione, non potrà attivare d’ufficio alcun procedimento volto alla regolarizzazione della costituzione, concedendo un termine perentorio entro il quale sanare il vizio (la suddetta conclusione non è smentita, ma è anzi confortata dal combinato disposto degli artt. 348bis e 348ter c.p.c., nonché dalle conclusioni elaborate da Cass., Sez. un., n. 1914/16). Le condizioni di decidibilità in rito devono infatti già sussistere alla prima udienza di trattazione: è in tale momento processuale che le parti dovranno procedere alla regolarizzazione e il giudicante potrà verificare se sia intervenuta la sanatoria per raggiungimento dello scopo cui l’atto era preordinato. Unica opzione per l’appellante potrebbe essere allora l’istanza per essere rimesso in termini, dimostrando che l’omessa regolarizzazione sia legata a causa a lui non imputabile (art. 153, comma 2, c.p.c.): ove però la richiesta in esame non sia presentata (ovvero sia rigettata per infondatezza dei presupposti), non vi è altra strada percorribile. In definitiva, l’atto viziato dovrà considerarsi definitivamente nullo e radicalmente improduttivo di effetti: il giudice dovrà quindi dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione proposta.

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