La mano dell’alunno schiacciata nella porta del bagno, quale responsabilità?
Cass. Civ., sez. III, 21 aprile 2016, n. 8047
Se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formate il contraddittorio.
Il caso
Un alunno (minorenne) riportava danni ad una mano a causa della chiusura della porta del bagno dove si era recato senza assistenza di personale. I genitori convenivano in giudizio il Ministero della pubblica istruzione per ottenere il risarcimento dei danni, qualificando di natura extracontrattuale la relativa responsabilità del Ministero.
Il Tribunale rigettava la domanda e alla stessa stregua provvedeva la Corte d’appello, osservando che (come precisato dalle Sezioni Unite nel 2002) nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale.
La decisione
La giurisprudenza della Suprema Corte ha già più volte affermato che, se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio (sentenze 11 maggio 2007, n. 10830, e 20 aprile 2010, n. 9325; la sentenza n. 10830 ha enunciato questo principio in relazione ad un caso del tutto simile a quello odierno, in cui i genitori di una alunna minore, infortunatasi nel corso dell’orario scolastico, avevano convenuto in giudizio il Ministero della pubblica istruzione e l’insegnante cui l’alunna era affidata, deducendo responsabilità ai sensi dell’art. 2048 cod. civ.; il giudice del merito aveva accolto la domanda proposta nei confronti del Ministero qualificandola come domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione, e il ricorso per cassazione contro la sentenza è stato rigettato).
Pertanto, la Corte d’appello di Napoli non ha fatto buon governo di tale principio.
Trattandosi, infatti, di un caso di lesioni cagionate dall’allievo a se stesso, era pacifica la natura contrattuale della responsabilità del Ministero (v. di recente la sentenza 4 febbraio 2014, n. 2413).
La Corte di merito, però, da tale corretta premessa ha tratto una conseguenza errata, ritenendo di essere vincolata dalla prospettazione della domanda in termini di responsabilità extracontrattuale, mentre tale vincolo non sussisteva e la decisione nel merito della domanda sotto il profilo contrattuale non avrebbe comportato alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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Ideatore, Coordinatore e Capo redazione avv. Giacomo Romano
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avv. Giacomo Romano
Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.