La parcella dell’avvocato si presume veritiera
Cass. Civ., sez. II, 18 febbraio 2016, n. 3194
a cura di Rita Mazzacano
Il caso
Un avvocato spiegava un decreto ingiuntivo contro il suo (ex) cliente per il recupero dei compensi (quasi € 4.000,00) inerenti ad una controversia avviata contro un Comune ed una impresa.
Il cliente si opponeva, deducendo di aver già effettuato tre pagamenti a favore dell’avvocato, a saldo di ogni prestazione; il difensore, però, imputava detti pagamenti a prestazioni precedentemente svolte sempre a favore del medesimo cliente.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo che, detratti i riferiti pagamenti, il credito dell’avvocato ammontasse a soli € 385,00.
La sentenza veniva gravata sia dall’avvocato che dal cliente.
In particolare, l’avvocato ribadiva che i pagamenti effettuati si riferivano ad una pregressa vertenza; il cliente, sosteneva che la decisione di prime cure non aveva considerato che lui stesso aveva provveduto al versamento dell’importo del contributo unificato, e che oltretutto aveva versato al difensore l’IVA, senza che questi emettesse fattura.
La Corte d’appello accoglieva l’appello principale proposto dal legale, confermando il decreto ingiuntivo.
Del resto, i presunti acconti erano rappresentanti da assegni la cui data era di molto precedente rispetto al contenzioso per cui da ultimo l’avvocato aveva prestato la propria assistenza; inoltre, non risultavano richieste di acconti da parte del difensore.
Seguiva il ricorso per cassazione da parte del cliente.
La decisione
Secondo il cliente ricorrente, la decisione di merito avrebbe violato l’art. 2967 c.c. in relazione all’anticipazione da parte dell’avvocato del contributo unificato. Infatti, secondo il ricorrente, la semplice indicazione in parcella del relativo esborso non consentirebbe di ritenere assolto tale onere a fronte della contestazione svolta.
La Suprema Corte ha rigettato la censura affermando che la parcella dell’avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le “poste” o “voci” in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice.
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Rita Mazzacano
Rita Mazzacano si è laureata nel 2011 in Giurisprudenza con 110 e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi in diritto amministrativo. Ha svolto il tirocinio forense presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli. Ha conseguito il titolo di Avvocato nel 2014 ed attualmente collabora con uno studio legale che si occupa principalmente di diritto del lavoro.
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