La responsabilità dell’appaltatore per i danni ai terzi dall’esecuzione dell’opera
Cass. Civ., Sez. III, 31 Marzo 2016, n. 6231
Nell’ipotesi in cui lavori di escavazione siano affidati dal proprietario in appalto, non sussiste responsabilità del proprietario committente ove non risulti accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro.
a cura di Gennaro Dezio
Il caso
Il proprietario di un immobile citava in giudizio i proprietari del fondo vicino interessato dai lavori di escavazione
I convenuti, resistenti, chiamavano in causa la società appaltatrice
I giudici di merito in primo luogo rigettavano la domanda.
Escludevano inoltre l’estensione della legittimazione passiva dell’appaltatore, in quanto, questi, era stato chiamato in garanzia e non quale terzo responsabile.
La decisione
La Suprema Corte conferma quell’orientamento ormai condiviso in giurisprudenza secondo il quale l’appaltatore è da ritenersi unico responsabile dei danni subiti da terzi a seguito dell’esecuzione dell’opera.
Infatti, l’appaltatore, in base a quanto disposto dall’art. 1655 c.c., esplica l’attività in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio apprestando i mezzi adatti e curando le modalità.
L’autonomia in questione non è da escludere neanche in presenza di un direttore dei lavori che è da considerarsi un rappresentante del committente relativamente ai soli aspetti tecnici.
La Corte, confermando quindi una consolidata giurisprudenza, precisa che una corresponsabilità del committente può eccezionalmente essere configurata:
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in caso di specifica violazione da parte del committente delle regole cautelari previste dall’art 2043 c.c.;
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quando l’evento sia riferibile allo stesso committente per culpa in eligendo. Questa ipotesi si verifica quando l’opera sia stata affidata ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero nel caso del c.d. appalto a regia. Nell’appalto a regia l’appaltatore in base al contratto o comunque nel concreto svolgimento dello stesso, dovrà agire come nudus minister dell’appaltatore, semplicemente eseguendo gli ordini e senza nessuna autonomia;
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nell’eventualità, infine, che il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nell’esecuzione del contratto o abbia concordato con l’appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell’appalto stesso.
La sentenza ha precisato che, nel caso di specie, la pretesa attorea non può essere accolta dato che il proprietario del fondo danneggiato non ha proceduto all’allegazione ed alla prova di alcuna circostanza a supporto di un’eventuale deroga al principio di responsabilità del solo appaltatore, pronunciando, così, l’infondatezza della domanda dell’attore fondata sull’art 1655 c.c.
La pronuncia in esame rigetta poi anche le argomentazioni fondate sull’art. 840 c.c, in mancanza di elementi valutabili in tal senso.
La responsabilità del proprietario di un fondo per danni derivanti da una attività di escavazione ex art. 840 c.c. non opera in senso oggettivo, richiedendo, infatti, una condotta colposa. Anche in tal caso la responsabilità ricade esclusivamente sull’appaltatore ove non risulti accertato (come nella fattispecie in esame) che il committente sulla base del contratto di appalto abbia impartito prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o, intervenuto per chiedere il rispetto delle norme di sicurezza, se ne sia avvalso per impartire determinate prescrizioni rivelatesi in seguito causa diretta o indiretta del danno.
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In questa circostanza, gli Ermellini hanno, tra l’altro, nuovamente confermato che un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente volto ad evitare che dall’opera possano derivare delle lesioni al principio del naeminem laedere può configurarsi solo relativamente al fine di evitare specifiche violazioni di regole di cautela.
In conclusione, la Suprema Corte anche in questa pronuncia ha voluto ribadire la posizione di autonomia dell’appaltatore, dominus nell’organizzazione e nella regolazione dello svolgimento del lavoro, strettamente connessa all’assunzione del rischio in capo allo stesso e che esclude ogni rapporto istitutorio tra committente ed appaltatore.
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