L’assegnazione della casa coniugale alla moglie non libera il marito dal pagamento dell’ici
Cass. Civ., sez. III, 10 febbraio 2016, n. 26757
a cura di Claudia Tufano
Il coniuge assegnatario della casa coniugale di comproprietà non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile sul quale non vanta un diritto di proprietà o altro diritto di godimento.
Il fatto
Tizia proponeva, al Giudice di Pace, un decreto ingiuntivo nei confronti del marito, dal quale risultava separata, al fine di ottenere le somme derivanti alla parte dell’ICI sull’immobile di comproprietà oggetto dell’assegnazione. Il marito proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, la quale opposizione veniva accolta dal giudice di pace sulla base del fatto che soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili, era l’assegnatario della casa. Tizia proponeva appello avverso tale sentenza, le quali doglianze erano accolte sia dai giudici di secondo grado, che dai giudici della Cassazione.
La decisione
Gli Ermellini chiariscono che il coniuge al quale è assegnata la casa coniugale di cui è comproprietario, non può essere considerato unico soggetto passivo dell’imposta. L’immobile, infatti, è in regime di comproprietà per cui l’assegnatario dello stesso non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti un diritto di proprietà ovvero un diritto reale di godimento. L’assegnazione, chiarisce la Corte, non rappresenta né un diritto di proprietà né un diritto reale di godimento tale da costituire elemento fondamentale per l’attribuzione della legittimazione passiva al pagamento dell’imposta al soggetto assegnatario, al quale vanno, invece, imputate le spese correlate all’uso dell’abitazione (ad esempio le spese condominiali, ovvero quelle che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare). La corte di Cassazione ribadisce un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta in parola sull’immobile».
Sulla base delle argomentazioni esposte, i giudici chiarivano che il coniuge (assegnatario e comproprietario) che vanta la proprietà di una quota dell’immobile è quindi tenuto al pagamento dell’ICI per la sua quota.
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Claudia Tufano
Nata a Napoli nel 1987, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2012, presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Commento alla sent. TAR Umbria n. 23/2010. L'abusivismo edilizio", relatore Prof. Lorenzo Liguori. Da novembre 2012 a maggio 2014 inizia il tirocinio forense presso uno studio legale, occupandosi prevalentemente di contenzioso amministrativo e civile. Nel luglio 2014 consegue il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nel gennaio 2016 è abilitata all'esercizio della professione forense.