L’assegno di mantenimento: modalità di calcolo, redditi in nero e fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno
Complici serie tv, fictione e film, l’istituto dell’assegno di mantenimento ha assunto nel nostro ordinamento vesti fantozziane. Vediamo oggi di restituirgli la giusta dignità.
L’asssegno di mantenimento è il provvedimento economico assunto dal giudice (anche sulla base dell’accordo delle parti) in sede di separazione in favore del coniuge economicamente più debole e/o a favore dei figli, se ci sono.
Sin dalla definizione possiamo dunque individuare la prima, ahimè, caratteristica che viene spesso grottescamente travisata: NON è disposto in via assoluta a favore della moglie, ma, più genericamente, al coniuge economicamente più debole.
Questo perché la separazione non fa venir meno l’obbligo di assistenza materiale che, peraltro, è permanente nei confronti dei figli minori e/o non economicamente autosufficienti.
L’importo può, inoltre, essere suscettibile di revisione.
Ma come viene calcolato?
L’ammontare viene determinato in base al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e tiene conto di tutte le risorse dei coniugi, mobiliare e immobiliari.
E le somme non dichiarate?
Nella pratica sono infatti frequenti i casi in cui uno dei coniugi percepisce somme in nero.
Tuttavia, la parte che intenda farle emergere, al fine del calcolo dell’assegno, potrà produrre in sede di presentazione del ricorso tutta la documentazione comprovante la presenza di redditi non dichiarate.
Se ciò non fosse sufficiente, il giudice potrà altresì richiedere alla polizia tributaria di svolgere indagini tributarie.
Ciò perchè, ovviamente, sarebbe fortemente iniquo per il coniuge economicamente più debole che l’altro mantenga un tenore di vita maggiore pur dichiarando introiti minimi,
Va inoltre segnalato che la Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) aveva istituito, in via sperimentale, un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
I casi di morosità del pagamento dell’assegno di mantenimento sono infatti frequenti: per tal motivo, era stata individuata una procedura di aiuto, da parte dello stato, per il coniuge che si trovi in stato di oggettivo bisogno a causa del mancato adempimento agli obblighi di assistenza dell’ex.
La procedura è attiva, in via sperimentale, solo per alcuni Tribunali e per accedervi è necessaria presentare un’istanza che provi l’oggettivo stato di bisogno e il mancato pagamento dell’assegno
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Avv. Camilla Fasciolo
Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2006 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.
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