L’astreinte necessita oppure no di una formale richiesta di parte?

L’astreinte necessita oppure no di una formale richiesta di parte?

 

La sentenza del Consiglio di Stato, n. 3732 dello scorso 31 agosto, interviene in un tema da sempre caldo del diritto amministrativo: il giudizio di ottemperanza.

Sono necessarie a tal proposito precisazioni di carattere dottrinale.

Il giudizio di ottemperanza è un rimedio che nasce laddove la Pubblica amministrazione non porti ad esecuzione spontaneamente una pronuncia giudiziale; in tal caso, dunque, la parte vittoriosa del giudizio di merito, può adire nuovamente l’autorità giurisdizionale amministrativa (art. 113 c.p.a.) con un ricorso diretto ad ottenere l’esecuzione della sentenza.

Si tratta di un’ipotesi di giurisdizione di merito che consente, altresì, al giudice di sostituirsi all’amministrazione inadempiente o in prima persona o servendosi di un ausiliario, c.d. commissario ad acta che, scaduto il termine concesso all’amministrazione per l’ottemperanza, si surroga ad essa e adotta il provvedimento.

A questo modello, che parte della dottrina suole definire di coercizione diretta[1], si affianca un modello di coercizione indiretta, le cd. penalità di mora (astreintes), con cui il giudice può porre a carico della p.a. per ogni giorno di ritardo una determinata somma di denaro.

Ciò al fine di dare al privato una tutela quanto più piena possibile.

Orbene venendo al caso sottoposto ai giudici di Palazzo Spada, il quesito concerne i presupposti di questo sistema di coercizione indiretta, ossia le astreinte.

In particolare dalla sentenza si evince che, a seguito di ricorso al T.a.r. Lazio, un privato (precisamente un avvocato) abbia ottenuto:

–          in primo luogo la condanna all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro il termine di 60 giorni (nella specie si trattava di un rimborso spese affrontate dal difensore antistatario in un giudizio per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla legge Pinto);

–          in secondo luogo la nomina di un commissario ad acta nel caso di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine;

–          infine la condanna della P.A. al pagamento di una penalità di moda, c.d. astrente.

Essendo queste le statuizioni del T.a.r. Lazio, l’Amministrazione condannata ha proposto appello al Consiglio di Stato, lamentando in particolare la violazione, da parte dell’autorità amministrativa, del precetto di cui all’art. 114 cpa, per aver disposto la condanna alle astrente d’ufficio, nonostante appellato non avesse richiesto tale statuizione nel ricorso in ottemperanza.

Infatti la lettera e) dell’art. 114, comma 4 c.p.a. prevede espressamente che “il giudice in caso di accoglimento del ricorso… salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.”

Il Consiglio di Stato, pertanto, accoglie il motivo d’appello disponendo che, in virtù della condanna d’ufficio all’astreinte (per l’appunto non formalmente richiesta nel ricorso in ottemperanza in primo grado) la sentenza impugnata venga riformata, non essendo ammissibile una tale condanna in carenza di apposita richiesta di parte.

Il Consiglio di Stato, in conclusione, precisa che “la giurisprudenza amministrativa, rifacendosi al tenore letterale dell’art. 114 del cpa, è stata concorde nel ritenere che la sanzione dell’astreinte deve essere richiesta dalla parte interessata: infatti, solo con la richiesta unitamente al ricorso per ottemperanza la parte esprime univocamente tanto la convinzione che la sentenza, ovvero il decreto, non è stato osservato, quanto la volontà di ottenerne l’esecuzione, nonché il suo specifico oggetto (tra le tante, T .A.R. Trento, -Trentino-Alto Adige-, sez. I, 20/05/2016, n. 220; Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2015, n. 5536 e n. 5537).

[1] M. Santise

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