Lavoro straordinario: niente paga se non autorizzato

Lavoro straordinario: niente paga se non autorizzato

Nel settore pubblico la necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario oltre che rispondere allo scopo di preservare l’integrità psico-fisica del dipendente, ex art. 2087 c.c., che è propria anche del settore privato, trova le sue ragioni anche nei principi di legalità e di buon andamento dettato dall’art. 97 della Costituzione, che, in ipotesi, hanno ricadute non solo di carattere organizzativo-gestionale sulle modalità di erogazione dei servizi e delle funzioni alla collettività, ma anche di ordine economico-finanziario, potendo determinare un incontrollato incremento della spesa necessaria a remunerare le ore aggiuntive prestate.

Questo il principio affermato dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, G.U. dott. Diego Vargas, 29 aprile 2015, n. 3975, il quale riprendendo un orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 20789/07), ha ribadito che le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile, pena la mancata retribuzione.

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Rita Mazzacano

Rita Mazzacano si è laureata nel 2011 in Giurisprudenza con 110 e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi in diritto amministrativo. Ha svolto il tirocinio forense presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli. Ha conseguito il titolo di Avvocato nel 2014 ed attualmente collabora con uno studio legale che si occupa principalmente di diritto del lavoro.

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