L’avvocato è responsabile se non svolge le attività indispensabili per l’accoglimento della domanda
Cass. Civ., sez. II, sent. 25963/2015
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, il mancato svolgimento di attività indispensabili per l’accoglimento della domanda, come la mancata indicazione di prove, costituisce manifestazione di negligenza del difensore, salvo che il predetto dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nel caso di specie, potevano essergli ragionevolmente richieste.
Nel caso di specie, al professionista si contestava la negligenza nell’espletamento del mandato poiché aveva omesso di produrre in giudizio l’estratto tavolare del fondo servente, da cui emergeva l’iscrizione di una servitù, e tale omissione aveva avuto rilievo esclusivo nella decisione della causa in senso sfavorevole all’assistito.
Per i giudici di merito l’avvocato è stato ritenuto gravemente inadempiente per l’attività di patrocinio svolta relativamente alla sola domanda di accertamento della servitù.
Proposto ricorso per cassazione, gli Ermellini hanno confermato la sentenza di condanna nei confronti dell’avvocato poiché “rientra nei suoi doveri di diligenza professionale non solo la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione dei giudice“.
Ebbene, nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, “colui che agisce in confessoria servitutis ha l’onere di fornire la prova dell’esistenza del diritto“, onere che non viene meno di fronte ad ammissioni del convenuto, poiché si tratta di esistenza di un diritto reale. Rimane salva “soltanto la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi che scaturiscono dalle ammissioni del convenuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall’attore“
Quindi, l’avvocato ha omesso di svolgere tutte le attività che gli potevano essere ragionevolmente richieste, in particolare mancando di produrre l’iscrizione del titolo nella partita tavolare del fondo servente.
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