Le fioriere devono essere rimosse se il regolamento condominiale le vieta
Con la sentenza n. 23128/2016, depositata in data 14 novembre, la Suprema Corte ha chiarito che posizionare fioriere nel proprio terrazzo non è possibile qualora vi sia un’esplicita previsione di divieto contenuta nel regolamento condominiale.
La vicenda in oggetto ha avuto origine nel lontano 1998, anno in cui due condomini hanno citato in giudizio un altro proprietario di immobile collocato nello stesso stabile chiedendo al Giudice di ordinargli la rimozione di un vaso di fiori parzialmente occlusivo della vista mare da essi esercitabile.
Gli attori argomentavano che la condotta della controparte era da ritenersi contraria ad una disposizione inserita nel regolamento condominiale, il quale all’art. 4 impediva ai condomini di collocare fioriere mobili sui terrazzini delle singole unità.
Il convenuto asseriva, invece, che il summenzionato regolamento non poteva essergli opposto in quanto predisposto successivamente alla stipula dell’atto di acquisto e non sottoposto ad alcuna delibera di approvazione condominiale.
La pronuncia della Corte di Cassazione nel caso de quo si pone in linea con quanto – con riferimento al caso di specie – era stato precedentemente affermato prima dal Tribunale di Tempio Pausania e successivamente dalla Corte distrettuale, che avevano entrambi dichiarato la soccombenza del proprietario dal pollice verde.
In particolare, la Corte d’Appello aveva evidenziato che il regolamento condominiale era da considerarsi opponibile al ricorrente in quanto predisposto dall’originario costruttore su suo specifico incarico affidatogli con il contratto di acquisto.
Nel contratto di compravendita era presente, infatti, una clausola specifica in virtù della quale l’acquirente aveva rilasciato alla società venditrice procura speciale affinché provvedesse ad effettuare il deposito del regolamento di condominio in corso di redazione disponendo inoltre in ordine alle“ tabelle millesimali (…), alle limitazioni imposte alle destinazioni delle porzioni immobiliari di proprietà individuali (…), alla precisazione di limitazioni ed obblighi da rispettarsi nell’interesse dell’ordine e del godimento[…]”
Secondo l’interpretazione data dalla Suprema Corte, in questo modo il ricorrente non aveva assunto esclusivamente un generico impegno di rispettare l’emanando regolamento, ma aveva dato specifico incarico di predisporlo in nome e per conto proprio. Esso era da ritenersi, pertanto, quale avente natura contrattuale.
In conclusione, poiché il divieto di formare fioriere mobili rientrava nelle materie affidata al regolamento da predisporsi – laddove si specificava che avrebbe potuto prevedere “[…] limitazioni imposte alle destinazioni delle porzioni immobiliari di proprietà immobiliari[…]” – la domanda non poteva essere accolta.
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Emanuela Calabro
Laurea in Giurisprudenza nel 2012 presso l'Università degli studi di Catania.
Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita nell'ottobre 2014.