Le sentenze della Cassazione più significative del 2015
In tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo consegnato da Equitalia al contribuente, vi è stata la sentenza della Cassazione di ottobre che ha consentito il ricorso davanti al giudice [1]. Ora il contribuente può impugnare l’estratto di ruolo quando, dallo stesso, rilevi la presenza di cartelle esattoriali di cui, invece, non ha mai ricevuto notifica.
Le Sezioni Unite della Cassazione [2] hanno affermato che non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l’amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell’emissione dell’atto di accertamento fiscale, salvo non sia espressamente previsto per legge. Si tratta, infatti, di un principio che stravolge numerosi precedenti con cui la stessa Corte aveva sposato una posizione più garantista in favore dei contribuenti.
In materia di effetti della notifica si segnala l’interessante pronuncia di dicembre [3] con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che la prescrizione si interrompe, per il notificante, dalla data di consegna dell’atto solo nel caso di notifiche di atti giudiziari. Se invece la comunicazione avviene con raccomandata (è il caso degli atti negoziali), si considera la data di consegna al destinatario.
In tema di mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere di avviare il procedimento spetta all’opponente (attore formale), a pena di improcedibilità dell’opposizione e conseguente consolidamento del decreto ingiuntivo [4].
Sulla validità del preliminare del preliminare [5].
In materia di separazione e divorzio, i giudici supremi hanno chiarito che perde il mantenimento chi va a convivere con un’altra persona, anche quando ciò non dia luogo a un matrimonio: è sufficiente, cioè, la stabile convivenza [6].
In tema di ricorso per cassazione ne è stata affermata la possibilità anche quando il giudice di primo grado ha negato la giurisdizione, oppure in caso di nullità della notifica della citazione, negazione del litisconsorzio, erronea estromissione o dichiarazione di estinzione della causa, mancanza di sottoscrizione della sentenza [7].
In materia di locazione la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito la nullità assoluta del contratto di affitto ad uso abitativo privo di forma scritta e non registrato [8]. Tutte le volte però in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore, a poter rilevare la nullità è solo il conduttore e non il padrone di casa o il giudice.
In materia di anatocismo, la Cassazione ha sposato la tesi del tribunale di Milano e afferma che, già dal 2014, tutte le pratiche delle banche, volte a calcolare gli intessi sugli interessi (appunto l’anatocismo) sono illegittime anche se effettuate non trimestralmente ma una volta all’anno [9].
In materia di guida in stato di ebbrezza, la Cassazione ha affermato che la circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale non è configurabile nel caso di rifiuto a sottoporsi all’alcoltest [10]. Con la paradossale conseguenza che chi provoca un sinistro stradale dopo aver bevuto troppo può ottenere una pena inferiore se rifiuta di sottoporsi all’etilometro.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, i giudici supremi hanno affermato che è legittimo il licenziamento intimato non solo per crisi aziendale ma anche solo per aumentare i profitti dell’azienda [11].
In tema di mancato versamento Iva dovuto alla crisi, è stato affermato che deve essere differenziata la situazione di chi non paga perché costretto dalla crisi, rispetto a chi non paga volontariamente [12]. La Corte, però ha specificato che, perché non vi sia imputabilità nei confronti dell’imprenditore, bisognerà dimostrare che è stato adottato ogni accorgimento possibile per evitare la situazione di dissesto finanziario.
[1] Cass. S.U. sent. n. 19704/2015.
[2] Cass. S.U. sent. n. 24823 del 9.12.2015
[3] Cass. S.U. sent. n. 2482 del 9.12.2015.
[4] Cass. sent. n. 24629 del 3.12.2015.
[5] Cass. S.U. sent. n. 4628/2015 del 6.03.2015.
[6] Cass. sent. n. 6855/2015.
[7] Cass. S.U. sent. n. 25774 del 22.12.2015.
[8] Cass. S.U. sent. n. 18214 del 17.09.2015.
[9] Cass. sent. n. 9127 del 6.05.2015.
[10] Cass. S.U. sent. n. 46624/2015.
[11] Cass. sent. n. 23620/15.
[12] Cass. sent. n. 40352/2015.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione avv. Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
The following two tabs change content below.
Salvis Juribus è la prima piattaforma online di legal social journalism che ti permette di scrivere articoli e guadagnare.
L’iscrizione è gratuita e la tua retribuzione è basata su criteri meritocratici: i compensi, infatti, sono collegati al numero di utenti che leggono i tuoi contenuti. Più il tuo articolo è letto, più le tue possibilità di guadagno aumentano.
Salvis Juribus non è solo una semplice piattaforma online, ma è una Rivista scientifica (ISSN: 2464-9775) che vanta un ampio network di cultori della materia giuridica. La presenza dell’ISSN consente di attribuire ai contributi presenti nella Rivista criteri di scientificità (L. 1/2009). I contributi possono essere, quindi, presentati per la valutazione nei concorsi pubblici o in ambiente accademico.
Latest posts by Salvis Juribus (see all)
- Salvis Juribus tutela i propri collaboratori. Diffidate dalle imitazioni - 19 January 2017
- Avvocati contro Cassa Forense: la petizione parte da Catania - 15 January 2017
- Esame avvocato 2016, atto amministrativo: ecco la soluzione - 15 December 2016