Lesioni personali provocate a terzi da animali, ne risponde il proprietario?
In caso di trasferimento degli obblighi di garanzia su persona diversa dal proprietario, la responsabilità di questi residua nel caso in cui lo stesso sia in concreto tuttora in grado di esercitare il potere di controllo, ovvero nel caso in cui abbia affidato l’animale a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia (cfr. sez. IV 3.4.2008 n. 34765) o di contenerne il naturale slancio.
Ciò è quanto stabilito dai giudici della Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 30548 del 19 luglio 2016.
Nel caso di specie, il giudice di Pace di Trento assolveva l’imputato dal reato di lesioni colpose personali provocate dal cane di sua proprietà ad un bambino. Al momento del fatto, il cane era affidato ad un altro soggetto, che ne curava la vigilanza e la custodia. Avverso tale pronuncia ricorreva il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Trento, deducendo violazione di legge in ordine alla pronuncia assolutoria, assumendo che il proprietario, anche in ipotesi di trasferimento dell’animale ad altra persona, restava titolare di una posizione di garanzia sull’animale, e pertanto lo stesso avrebbe dovuto rispondere per lesioni colpose provocate da questi.
La Cassazione rigetta il ricorso.
Preliminarmente, i giudici della Suprema Corte ribadiscono l’orientamento consolidato in tema di lesioni colpose, per il quale la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione (sez. IV 16.12.2011 n. 18814), laddove la pericolosità del genere animale non è limitata ad animali feroci a può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale (sez. IV, 10.1.2012 n. 6393).
Riconosciutasi l’effettiva custodia dell’animale da persona diversa dell’imputato, il quale aveva perso qualsiasi potere di vigilanza e di controllo sullo stesso, gli Ermellini affermano che in ossequio al principio di autoresponsabilità, il detentore assume ogni obbligo, anche precauzionale, teso a impedire che l’animale possa nuocere a terzi. Pertanto, la responsabilità del proprietario di animale residua soltanto nel caso in cui egli sia in grado di esercitare il potere di controllo sullo stesso, o nel caso in cui lo affidi a persona non in grado di esercitare su di esso effettiva custodia.
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Cinzia Di Monte
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