L’immobile acquistato in comunione è di entrambi i coniugi

L’immobile acquistato in comunione è di entrambi i coniugi

a cura di Giuseppe Di Micco

E’ un principio che nuovamente ha riaffermato la Cassazione con una sentenza del 28 aprile. In particolare il caso di specie controverteva sul mancato rispetto delle distanze legali nella costruzione di un edificio costruito personalmente da uno dei coniugi su un fondo di proprietà comune degli stessi.

Secondo la Cassazione, se uno solo dei coniugi costruisse un immobile su un fondo comune, tale fabbricato rientra nel patrimonio della comunione legale per accessione.

Diverso il caso in cui un coniuge costruisse un edificio su un terreno di proprietà esclusiva dell’altro coniuge. In tal caso l’immobile va considerato di esclusiva proprietà del coniuge proprietario del terreno, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito alla costruzione, spetta solo il diritto di ripetere le somme sborsate dall’altro coniuge.

Inoltre, il giudizio va necessariamente integrato nei confronti dell’altro coniuge solo quando la controversia ha ad oggetto il diritto sul bene che è in comunione legale. Non va, invece, integrato il litisconsorzio quando si chiede al giudice una decisione che incide sulla validità ed efficacia del contratto, anche se l’altro coniuge fosse rimasto estraneo alla formazione dell’atto.

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Giuseppe Di Micco

Laureato in Giurisprudenza con votazione di 110 e lode, tesi in diritto canonico, relatore prof. Mario Tedeschi. Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, mediante una diretta attività di partecipazione alle udienze in tribunale, nonché nello studio dei casi pratici per la redazione di atti giudiziari e pareri. Praticante abilitato, collabora presso studi legali in materia di diritto civile e diritto del lavoro. Dottore di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Milano, ha approfondito come tema di ricerca il problema della consumazione del matrimonio nei diritti religiosi (diritto ebraico, canonico, ed islamico). Collaboratore alle cattedre di diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritti confessionali e storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Collabora attivamente anche presso le strutture ecclesiali, in particolare negli ambiti liturgici e della formazione giovanile.

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