Appalti, liquidazione del risarcimento per il danno da mancata aggiudicazione

Appalti, liquidazione del risarcimento per il danno da mancata aggiudicazione

Cons. Stato, sez. V, 13 Settembre 2016 n.3858

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3858 del 13 settembre 2016, ha ribadito quali siano i presupposti per il risarcimento del danno derivante dalla mancata aggiudicazione di gara d’appalto.

In particolare, sulla base dei consolidati principi giurisprudenziali dello stesso Consiglio, il Collegio ha ravvisato che “per consolidato orientamento, inquadrando la responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo nell’ambito del modello aquiliano, il privato può provare la colpa dell’amministrazione anche semplicemente dimostrando l’illegittimità del provvedimento lesivo, illegittimità la quale, pur non identificandosi nella colpa, costituisce, tuttavia, un indizio (grave, preciso e concordante) idoneo a fondare una presunzione (semplice) di colpa che l’amministrazione può vincere dimostrando elementi concreti da cui possa evincersi la scusabilità dell’errore compiuto“;

Oltretutto i giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati anche sulla determinazione del quantum risarcitorio a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, in considerazione del fatto che, nel giudizio in esame, la parte appellante non aveva fornito una prova puntuale dell’utile ritraibile in caso di aggiudicazione dell’appalto.

Sul punto, la Quinta Sezione ha infatti statuito che “il danno da mancata aggiudicazione, in assenza di allegazione probatoria, debba essere liquidato nella misura del 5 per cento dell’offerta, in quanto è ragionevole ritenere che essa abbia riutilizzato mezzi e manodopera impiegati per la gara da cui è stata esclusa illegittimamente per lo svolgimento di altri lavori analoghi o di servizi e forniture, vedendo così ridotta la propria perdita di utilità“.

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