L’oscuramento dei canali rai non esclude il pagamento del canone
Cass. Civ., sez. VI, 1 febbraio 2016, n. 1922
a cura di Claudia Tufano
La richiesta di oscuramento dei canali RAI non è qualificabile come fatto estintivo né lo è la dichiarazione di inutilizzo dell’apparecchio televisivo perché rotto. Ciò, dunque, non estingue l’obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo, statuito all’art. 10 del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246, che non trova il suo fondamento in uno specifico rapporto contrattuale che lega contribuente ed azienda, ma è una prestazione tributaria che ha fonte nella legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la quale i giudici avevano annullato una cartella di pagamento emessa per omesso pagamento del canone televisivo relativo ad un determinato periodo di tempo, accogliendo, in tal modo, le doglianze attoree. Secondo i giudici di primo grado, il canone non era dovuto perché il contribuente aveva, dapprima, richiesto l’oscuramento dei canali RAI e, successivamente, avevo dichiarato l’inutilizzo dell’apparecchio televisivo detenuto, in quanto rotto.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiarava il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate fondato. Secondo quanto già sostenuto da precedente giurisprudenza (Cassazione civile, sez. unite, 20 novembre 2007, n. 24010), «il canone abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’Ente (RAI) dall’altro, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo». La motivazione principale grazie alla quale il Collegio accoglieva il ricorso, era proprio quella già chiarita dalla stessa Cassazione. Il canone RAI rappresenta un’entrata tributaria ex lege, ed il potere di imposizione dello Stato esiste in virtù della sua titolarità nella gestione dell’aria, intesa quale spazio fisico. La mera detenzione di qualsiasi apparecchio astrattamente idoneo a captare l’emittenza televisiva rende il contribuente obbligato a pagare il canone per il servizio pubblico. Sulla base di queste considerazioni, la richiesta di oscuramento dei canali RAI e la conseguente dichiarazione di inutilizzabilità dell’apparecchio audiovisivo, non rientravano nei motivi estintivi dell’obbligo di pagamento del canone previsti dall’ art.10 del regio decreto legge 246/38 che regola la disciplina.
Alla luce di quanto esposto, la Cassazione accoglieva il ricorso cassando con rinvio la sentenza impugnata.
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Claudia Tufano
Nata a Napoli nel 1987, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2012, presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Commento alla sent. TAR Umbria n. 23/2010. L'abusivismo edilizio", relatore Prof. Lorenzo Liguori. Da novembre 2012 a maggio 2014 inizia il tirocinio forense presso uno studio legale, occupandosi prevalentemente di contenzioso amministrativo e civile. Nel luglio 2014 consegue il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nel gennaio 2016 è abilitata all'esercizio della professione forense.