L’utilizzo delle telecamere è sempre consentito? Chiarimenti in materia di videosorveglianza e sull’inviolabilità del diritto all’immagine
L’elaborazione, da tempo, di un diritto alla riservatezza facente capo ad ogni soggetto ha inevitabilmente sollevato una serie di problematiche estremamente attuali e delicate, fra cui quella di tutelare il diritto all’immagine che, secondo la definizione di cui all’art. 4 del d. lgs. del 30 Giugno 2003, n. 196 (cd. Codice della privacy) costituisce un dato identificativo idoneo ad identificare immediatamente una persona prescindendo dalla sua notorietà.
Ciò che da tempo preoccupa non è solo il fatto che, nella maggior parte dei casi, l’immagine della persona ritratta sia carpita all’insaputa della stessa, bensì anche l’uso più disparato che della stessa ne possa essere fatto.
Un aspetto che di recente è stato oggetto di varie pronunce riguarda proprio l’installazione di impianti di videosorveglianza ormai dilagante sia all’interno di esercizi commerciali che in luoghi privati da parte di persone private, indipendentemente dal fatto che tali luoghi siano accessibili al pubblico o meno.
In un caso sottopostole, la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare che non vi è ormai alcun dubbio sull’idoneità dell’immagine ad identificare una persona. Da ciò ne conseguirebbe che l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale allo scopo di controllare l’accesso degli avventori, costituisce trattamento dei dati personali pertanto le aziende non possono installare delle telecamere senza informare gli interessati che stanno per accedere o di trovarsi in una zona videosorvegliata con eventuale registrazione, a pena di sanzione amministrativa (cfr. Cass. Civ. n. 17440/2015).
Con la sentenza n. 13663 del 5 Luglio 2016, inoltre, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul corretto posizionamento dell’informativa indicante la presenza di telecamere di sicurezza, specifica che tale informativa deve intendersi necessaria prima che gli interessati accedano alla zona videosorvegliata, mediante un supporto (generalmente un cartello) da collocare fuori dal raggio di azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini di persone ed in modo da essere chiaramente visibili agli interessati.
Diversa è l’ipotesi in cui le videocamere vengano installate da privati per il controllo di luoghi di privata dimora, laddove la stessa Legge di Stabilità 2016 ha istituito un’agevolazione detta “bonus videosorveglianza”, al fine di favorire la sicurezza dei cittadini e per evitare di subire dei furti nelle proprie abitazioni. Si tratta di un credito di imposta per il quale sono stati stanziati 15 milioni di euro destinati a coloro che nel 2016 installeranno dei sistemi di videosorveglianza digitale o stipuleranno contratti con agenzie di vigilanza al fine di prevenire possibili atti criminosi, con gli unici limiti dell’importo massimo di spesa stanziato dal Governo, quindi fino ad esaurimento di tali risorse, e con il riconoscimento di tale agevolazione solo alle persone fisiche, e precisamente ai privati cittadini non titolari di Partita IVA.
Atti ed immagini carpiti da privati mediante telecamere installate esternamente sulle loro proprietà sono, pertanto, assolutamente legittimi e, a detta dei giudici di legittimità, pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria, costituendo prove atipiche comunque idonee ad assicurare l’accertamento dei fatti.
Capita spesso che una videocamera installata, per ragioni di sicurezza, sulla propria dimora finisca col riprendere anche spazi comuni o di proprietà altrui, ponendo quindi un problema di tutela della inviolabilità del domicilio ai sensi degli art. 14 Cost. e CEDU nonché del diritto alla riservatezza di chi è titolare dei luoghi videosorvegliati.
A tale scopo, nell’ambito dei luoghi di privata dimora, è necessario distinguere fra ambienti esposti al pubblico e, al contrario, ambienti la cui visione dall’esterno è occultata o sarebbe possibile attraverso una serie di accorgimenti o col consenso del titolare. Mentre, infatti, per questi ultimi casi l’utilizzazione e acquisizione di videoriprese è impedita dalla tutela di chi è ivi domiciliato, è ammessa la captazione di ciò che accade negli ambienti esposti al pubblico, come ad es. ingressi, cortili e balconi del domicilio di terzi trattandosi di luoghi liberamente visibili da più persone e dall’esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti; motivo per cui i titolari di detti spazi non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza (cfr. Cass. Pen. Sent. n. 22093/2015).
Lo stesso vale anche in ambito condominiale, spesso sede di dispetti fra i proprietari che, non di rado, sfociano in veri e propri reati: si pensi, ad esempio, al danneggiamento di beni o alla lettura non autorizzata della corrispondenza altrui fino, addirittura, al suo furto. Per ovviare a tali inconvenienti, preservando la sicurezza di persone e la tutela dei beni, sono ammesse le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini nei limiti dei soli spazi di propria pertinenza e senza che siano riprese aree comuni o antistanti le abitazioni altrui.
La Cassazione, inoltre, ha recentemente chiarito che qualora un condomino venga ripreso a commettere un reato, le immagini della videosorveglianza, non contenendo atti comunicativi ma mere condotte, possono essere utilizzate nel processo come prove atipiche poiché non rientranti nella categoria delle intercettazioni e quindi non necessitanti di una autorizzazione dal giudice (cfr. Cass. Pen. Sent.n. 25307/2016).
Ben più problematica è la questione attinente all’installazione ed all’impiego di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.
L’art. 4 della L. 300 del 1970, modificato dall’art. 23 co.1 del d.lgs. n. 151 del 2015, prevede che l’installazione di impianti di videosorveglianza è ammesso elusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, e deve essere effettuata previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro, o, infine, in caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni Territoriali del lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Secondo la giurisprudenza, non rileva il fatto che le apparecchiature siano soltanto installate ma non ancora funzionanti, né che il datore di lavoro abbia dato preavviso ai lavoratori o che il controllo sia saltuario. Tali fattispecie, infatti, non escludono la violazione della norma citata, così come non rileva che le telecamere siano finte e montate con l’unico scopo di infondere timore o dissuadere i lavoratori poiché, configurandosi ciò come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo reale utilizzo o meno (cfr. Cass. Pen. sent.n. 4331/2014).
Tuttavia la Corte riconosce la liceità dei cd. “controlli difensivi”, ossia quelli effettuati per prevenire e reprimere azioni delittuose ad opera anche dei propri dipendenti. In tal caso le riprese sono utilizzabili come prove di reato (cfr. Cass. Pen. sent.n. 20722/2010).
Si pensi ad un caso sottoposto ai giudici di legittimità relativo al licenziamento di alcuni dipendenti di una raffineria che fraudolentemente alteravano i carichi effettiv, sottraendo carburante all’azienda. Fra le contestazioni mosse dai lavoratori, si eccepiva la produzione di un DVD con “videoriprese effettuate in violazione della privacy dei lavoratori”.
In merito la Corte stabilisce che le garanzie procedurali di cui all’art. 4 della Legge citata trovano applicazione in caso di controllo dell’esatto adempimento delle obbligazioni discendente dal rapporto di lavoro, e non anche quando il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del lavoratore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale; verifiche, peraltro, effettuate in tal caso dalla Guardia di Finanza, quindi un soggetto terzo (cfr. Cass. Civ. sent.n.3122/2015).
Con una recente nota del 1 Giugno 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito alcuni dubbi procedurali stabilendo che nel caso in cui, durante un’attività ispettiva, dovesse riscontrarsi un’illecita installazione di impianti audiovisivi destinati al controllo a distanza dei lavoratori, oltre alla pena dell’ammenda da € 154 a € 1.549 o all’ arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, deve essere impartito anche un provvedimento di prescrizione ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 758 del 1994, al fine di far cessare la condotta illecita e di ottenere la rimozione materiale degli impianti audiovisivi.
Per permettere tale regolarizzazione, l’organo di vigilanza deve garantire la fissazione di un congruo termine, non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Se durante tale termine viene siglato l’accordo sindacale o rilasciata l’autorizzazione della competente Direzione Territoriale del Lavoro, venuti meno quindi i presupposti dell’illecito, l’ispettore, ai sensi dell’art. 21 della legge citata, può ammettere il contravventore a pagare, in sede amministrativa ed entro 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
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