Masturbarsi in pubblico non è più reato: si applica ora la sanzione amministrativa

Masturbarsi in pubblico non è più reato: si applica ora la sanzione amministrativa

Con Sentenza del 14/05/2015, la Corte d’Appello di Catania confermava la Sentenza di primo grado che aveva condannato il Sig. P.L. alla pena di tre mesi di reclusione (convertita in seguito in € 3.420,00 di multa) poiché ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 527, co.1; c.p. (Atti osceni)

VICENDA

In seguito alla decisione di prime cure, anche la Corte d’Appello di Catania giudicava colpevole il Sig. P.L. del fatto di aver estratto, in luogo pubblico, il proprio membro e di essersi poi masturbato in corrispondenza del passaggio di alcune studentesse universitarie. Condannava quindi il Sig. P.L. -in virtù dell’art. 527 c.p. – alla pena di tre mesi di reclusione poi convertita in € 3.420,00 di multa. (vd. Cassazione n. 19178/15; Cassazione n. 5478/15; Cassazione 46184/13; Cassazione n. 15676/10; Cassazione n. 12988/09).

RICORSO PER CASSAZIONE

Il Sig. P.L. ricorreva quindi per la cassazione della sentenza adducendo i seguenti motivi:

  1. Ai sensi dell’art. 606, co. I; lettera b) c.p.p. deduceva -quale motivo di ricorso – l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte d’Appello di Catania avrebbe negato l’applicazione della causa di non punibilità disciplinata dall’art. 131 bis c.p. che prevede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto a fronte di un comportamento non abituale dell’imputato. Inoltre si evidenziava – nel caso in esame – che l’atto di autoerotismo oltre a rappresentare un comportamento occasionale, era stato compiuto in “condizioni di ridotta visibilità” (dopo il tramonto, alle ore 18:30 c.a.). Ed ancora, la vicinanza del Sig. P.L. alla città universitaria non dimostrava, secondo il ricorrente, l’intenzione di collegare la condotta criminosa al passaggio delle studentesse.

  2. Quale secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, co. 1; lettera e) c.p.p., il ricorrente deduceva quindi “ mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche”.

CASSAZIONE: osservazioni in diritto

La Corte di Cassazione rilevava -in diritto- l’avvenuta DEPENALIZZAZIONE per effetto dell’ art. 2 co.1; lettera a) del d.lgs. n. 8/2016, di tutta una serie di reati, ivi compreso quello previsto dall’art. 527, co.1; c.p. .

Il reato di atti osceni in luogo pubblico di cui al  predetto art. 527, co 1; c.p. è ora soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria (da € 5.000 ad € 30.000).

Tuttavia rimane la previsione- al secondo comma di detto articolo- della sanzione penale nei casi in cui il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori. Inoltre, se il fatto avviene per colpa (art. 43 c.p.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51.oo ad € 309.00.

Inoltre, come si evidenzia all’art. 8 del citato d.lgs. n. 8/16, le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

CASSAZIONE: conclusioni

La S.C. statuisce quindi che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio perché il fatto, di cui si discute, non è previsto dalla legge come reato. Ordina la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per quanto di sua competenza.

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Eleonora Contu

Nel dicembre 2011 consegue la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo con una tesi in diritto sindacale dal titolo “le rappresentanze sindacali in azienda” relatore prof.ssa Paola Bellocchi. Contestualmente alla pratica forense nel 2012 svolge un Master di II livello in diritto del lavoro e della previdenza sociale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Direttore Prof. Santoro Passarelli). Numerose le esperienze nelle aziende sia nell’area legale che in quella delle risorse umane (HR).

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