Mediazione demandata: per la tempestività del deposito della domanda rileva la data di invio e non di ricezione
La III sezione del Tribunale Firenze, con sentenza del 14/09/2016 ha fornito chiarimenti in ordine alla improcedibilità per mancato tempestivo deposito della domanda di mediazione. Nella controversia de quo il Giudice aveva disposto che le parti esperissero procedimento di mediazione, tale incombente non aveva avuto esito positivo.
In sentenza il Giudice evidenzia che la mediazione era stata disposta in data 25.11.2014, con assegnazione di termine ex lege di 15 giorni per la proposizione del relativo procedimento, e che la domanda di mediazione, inviata per posta raccomandata il 5.12.2014, risultava pervenuta e depositata dall’Organismo di mediazione in data 17.12.2014, e quindi dopo la scadenza del suddetto termine. Preliminarmente si rammenta l’orientamento del Tribunale in materia di termini per l’avvio del procedimento di mediazione c.d. delegata, difatti ai sensi ai sensi del d.lgs. 28/2010 l’invio delle parti in mediazione costituisce potere discrezionale dell’ufficio che può essere esercitato valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, sempreché non sia stata tenuta l’udienza di precisazione delle conclusioni. Ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, II co. d.lgs. citato). Ne segue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l’emanazione di sentenza di merito. Lo stesso art. 5, II co. prevede espressamente che il Giudice assegni un termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione. Orbene, l‘avvio tardivo del procedimento di mediazione inficia l’intera procedura e non è idoneo a ritenere assolta la condizione di procedibilità. Questo giudice ha infatti sempre ritenuto che tale termine abbia natura perentoria, ovvero che, comunque, il mancato rispetto di esso, anche ove considerato ordinatorio, comporti la decadenza dalla relativa facoltà.
Nel caso di specie, occorreva tuttavia stabilire se ai fini della tempestività della presentazione della domanda di mediazione si debba avere in ogni caso riguardo alla data di deposito della domanda di mediazione presso l’Organismo adito, ovvero a quella, in caso di utilizzo della posta raccomandata, di invio della medesima.
Il Giudicante ha ritenuto corretta la seconda soluzione, motivandola rilevando che anche se la mediazione è adempimento che si svolge in via incidentale ed al di fuori del procedimento giudiziario, ad esso sarà applicabile, eventualmente in via analogica, la disciplina del processo, dovendosi interpretare l’art. 5 del d.lgs. 28/2010 nel senso che ai fini della tempestività dell’incombente debba aversi riguardo alla data di invio della relativa domanda e non dalla sua ricezione e deposito da parte dell’ente destinatario.
Tale soluzione è coerente con il principio più volte espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui, ove debba procedersi a pena di decadenza a notifica di un atto nel rispetto di un termine processuale, è sufficiente che l’atto sia posto in notifica prima della scadenza, non rilevando invece che la stessa si perfezioni successivamente per il destinatario (di recente, si veda Cass., n. 3755/14; 22995/14 nonché Corte cost. sent. n. 447/2002).
La data di deposito dell’istanza è quindi solo elemento rilevante ai fini di determinare la priorità di essa in caso di presentazione di più domande aventi ad oggetto la medesima controversia di fronte ad organismi distinti e che ai fini del tempestivo avvio della procedura si debba avere riguardo alla data di invio della domanda con mezzi equipollenti.
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Avv. Ida Santalucia
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