Mediazione, richiesta la partecipazione delle parti personalmente

Mediazione, richiesta la partecipazione delle parti personalmente

Tribunale di Modena, sez. II Civile, ordinanza 2 maggio – Giudice dott. Masoni

L’ordinanza in commento, emessa dal Tribunale di Modena il 2 maggio 2016, ha seguito, sulla scorta della giurisprudenza costante ma senza arrivare agli effetti estremi di alcuni recenti provvedimenti, il principio per cui le parti debbono essere effettivamente presenti all’incontro di mediazione.

Il Tribunale di Modena, nell’ottica di garantire lo svolgimento della mediazione, e considerare attuata la condizione di procedibilità della domanda, ritenendo indispensabile che al primo incontro con il mediatore siano presenti le parti personalmente, assistite (e non rappresentate né difese) dal difensore, ha disposto che la parte più diligente depositi nuova istanza, specificando che, laddove esse non siano presenti, sarà onere del mediatore rinviare l’incontro invitandole a comparire personalmente.

Per approfondimenti vedi anche:

Tribunale Roma, sez. XIII, 04 aprile 2016 – Massimo Moriconi

Va evidenziato che ai sensi e per l’effetto del comma 2 dell’art. 5 d.lg. n. 28/2010 come modificato dal d.l. n. 69/2013 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Nonché ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c.

consulenza_per_privati_e_aziende          consulenza_per_avvocati

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Ideatore, Coordinatore e Capo redazione avv. Giacomo Romano
Copyrights © 2015 – Salvis Juribus - ISSN 2464-9775
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
The following two tabs change content below.

avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

Articoli inerenti