Mutuo fondiario: vale il divieto di anatocismo anche per le rate scadute

Mutuo fondiario: vale il divieto di anatocismo anche per le rate scadute

Il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. si applica anche alle modalità di calcolo degli interessi applicati ai mutui fondiari contratti nella vigenza del t.u.b. (d.lgs. 385/1993), a differenza di quanto previsto dalla precedente legge bancaria.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza n. 11638 depositata il 7 giugno 2016.

Il caso.

Siamo alle solite. Veniva contestato il meccanismo di calcolo degli interessi delle rate scadute di un mutuo fondiario poiché avvenuto con modalità anatocistiche e, quindi, vietate in assenza di espressa pattuizione. La domanda veniva, però, rigettata in primo e secondo grado per genericità.

La decisione.

Gli Ermellini hanno affermato che in tema di contratti bancari le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c. relativo all’anatocismo, sono destinate a valere anche per il mutuo bancario, con la conseguenza che, essendo illecito il computo degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi sin dal momento della loro scadenza, è nulla la clausola secondo cui sulle rate scadute decorrono gli interessi moratori sull’intera somma.

Invero, nel contratto di mutuo, la previsione di un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, configura violazione del divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. in quanto non si rinviene l’esistenza di usi contrari risalenti a data anteriore al codice civile, che soli avrebbero potuto legittimare una deroga al suddetto divieto.

Ne consegue che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra, comunque, un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c..

Tuttavia, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 consente, per i mutui bancari, la produzione dell’anatocismo in caso d’inadempimento del mutuatario all’obbligo di restituzione delle singole rate. Occorre, però, un’apposita pattuizione – anteriore al sorgere del credito per interessi – che indichi che gli interessi moratori sono dovuti anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute.

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avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

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