My Way e For You: contratti nulli e consumatori rimborsati
Il caso dei contratti My Way e For You nasce nel lontano 2003 quando risparmiatori e associazioni dei consumatori si trovarono ad affrontare lo scandalo di questi prodotti bancari offerti da Banca 121, poi acquistata da MPS. A distanza di 13 anni, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 2900/2016 del 15.02.2016) conferma la nullità di questi contratti per contrarietà a norme imperative, seguendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Tali contratti prevedevano l’apertura di un mutuo, da rimborsare in rate mensili, che doveva essere utilizzato per l’acquisto di strumenti finanziari quali obbligazioni e fondi comuni di investimento. Il contratto, con finalità previdenziali, prevedeva inoltre l’apertura di un conto titoli e di un conto corrente presso la banca e costose penali in caso di recesso.
Ai piccoli risparmiatori veniva chiesto di aderire ad un investimento “capace di sfruttare le opportunità dei principali mercati finanziari, con prospettive di guadagno potenzialmente illimitate”. Tutto possibile attraverso l’investimento, anche di piccole somme mensili, (una specie di salvadanaio) per godere del capitale dopo 15 anni o addirittura 30 anni.
La prima pronuncia di nullità di questi contratti da parte della Suprema Corte era già arrivata nel 2012 (Cass. Civ. n. 1584 del 3 febbraio 2012). Con questa storica sentenza la Cassazione dichiarò innanzitutto la violazione delle norme del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e di curare che l’operazione proposta sia adeguata al profilo di rischio del cliente. Secondo la Suprema Corte, questo tipo di piano di finanziamento dà vita ad una fattispecie negoziale autonoma riconducibile alla categoria degli strumenti finanziari, di cui all’art. 1 secondo comma, lett. J) del D.lgs. n. 58 del 1998 ed è, di conseguenza, assoggettato alla disciplina dell’offerta fuori sede, ai sensi dell’art. 30 del medesimo decreto, con l’obbligo di indicare, a pena di nullità del contratto, la facoltà di recesso nei moduli e nei formulari.
L’art. 30 del D. lgs. n. 58/1998, al comma 6, infatti, prevede che “L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore.” Ed inoltre, “per i contratti sottoscritti a decorrere dal primo settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e la medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede”.
Il successivo comma 7 prevede che: L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
I contratti “For you” non precisavano né il rendimento né le caratteristiche dei prodotti di investimento acquistati, alcuni dei quali, di natura azionaria, presentavano rischi molto elevati. Inoltre, secondo la Cassazione, il contratto era strutturato in modo che il cliente realizzasse una sicura perdita, perché i titoli avevano un rendimento medio inferiore al tasso d’interesse da pagare sul mutuo.
Anche il diritto di recesso, apparentemente previsto a tutela del cliente, si rivelava in realtà una trappola: le penali a volte addirittura superavano l’importo del finanziamento, anche nel caso in cui alcune rate fossero già pagate.
In sostanza, la Corte ha evidenziato “l’enorme alterazione dell’equilibrio contrattuale realizzato con i modelli contrattuali For You e My Way, in quanto caratterizzato da una promessa, il raggiungimento di un beneficio economico futuro a fini previdenziali, radicalmente disatteso non dall’andamento imprevedibile dei mercati”. La banca-intermediario, da parte sua, si trovava a disposizione un contratto “sostanzialmente privo di effettivi margini di rischio dal momento che esso lucra gli interessi del mutuo, colloca prodotti (anche in conflitto d’interessi) ed opera sul mercato”.
Possono comunque ritenersi fortunati quegli investitori che avevano creduto in questi piani finanziari in quanto, grazie all’ormai granitico orientamento della Suprema Corte, possono far valere la nullità del contratto e di conseguenza ottenere il rimborso delle somme versate.
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Teresa Rullo
Iscritta all'albo degli Avvocati da febbraio 2016. Laureata in giurisprudenza nel marzo 2012 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "La Conferenza dei Servizi", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Subito dopo la laurea, nel 2012, ha iniziato la pratica forense presso uno studio legale specializzato in diritto civile. Nel dicembre 2013 ha iniziato a collaborare con un altro studio legale multidisciplinare di medie dimensioni occupandosi, prevalentemente, del contenzioso civile.
negli anni 2015 e 2016 ha seguito il Corso di Perfezionamento in Alti Studi Politici presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, conseguendo l'attestato finale.
Attualmente svolge autonomamente la professione di Avvocato e collabora saltuariamente con uno studio legale operante sia nel settore civile che penale.
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