No alla delibazione di una sentenza ecclesiastica se c’è riserva mentale
Cass. civ., sez. I, 21 novembre 2016, n. 23640
La prima sezione civile della Suprema Corte, in una sentenza depositata lo scorso 21 novembre, è tornata ad occuparsi di un caso riguardante la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale a seguito di instaurata ed effettiva convivenza dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio.
Sebbene la Corte di Appello avesse delibato la sentenza canonica di nullità per esclusione dell’indissolubilità, ritenendo che anche la moglie fosse a conoscenza della riserva mentale di lui, per la Cassazione in virtù del noto principio richiamato dalle S.U. con la sentenza n. 16379/14, la convivenza coniugale protrattasi per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale anche in presenza di un vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico. Si tratta di una situazione giuridica di ordine pubblico che trova fondamento nei principi supremi di sovranità e laicità dello Stato.
Nel caso di specie, infatti, non solo la convivenza si era prolungata per ben dieci anni, ma era stata anche allietata dalla nascita di una figlia, che altro non dimostra se non una piena e definitiva accettazione del rapporto matrimoniale.
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Giuseppe Di Micco
Laureato in Giurisprudenza con votazione di 110 e lode, tesi in diritto canonico, relatore prof. Mario Tedeschi. Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, mediante una diretta attività di partecipazione alle udienze in tribunale, nonché nello studio dei casi pratici per la redazione di atti giudiziari e pareri. Praticante abilitato, collabora presso studi legali in materia di diritto civile e diritto del lavoro. Dottore di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Milano, ha approfondito come tema di ricerca il problema della consumazione del matrimonio nei diritti religiosi (diritto ebraico, canonico, ed islamico). Collaboratore alle cattedre di diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritti confessionali e storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Collabora attivamente anche presso le strutture ecclesiali, in particolare negli ambiti liturgici e della formazione giovanile.
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