No all’adozione del minore se può essere educato dai suoi familiari

No all’adozione del minore se può essere educato dai suoi familiari

a cura di Giuseppe Di Micco

Con due sentenze gemelle (nn. 25526 e 25527 del 2015) depositate il 18 dicembre scorso, la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di adottabilità del minore deve essere l’ultima ratio, né va dichiarato lo stato di adottabilità se il minore può crescere ed essere educato dai suoi familiari.

Infatti, il fondamento dell’adottabilità risiede in una situazione non temporanea, ma permanente, che non può essere oggettivamente superabile. Soltanto, qualora risultasse impossibile, anche in base ad un criterio di ragionevole probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali del minore di vivere in un contesto familiare stabile, è allora legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono.

Lo stesso art. 1 della legge 184/83 prevede che il minore ha il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, i cui istituti vanno applicati soltanto quando la famiglia non fosse in grado di provvedere alla crescita ed all’educazione del minore (art. 1, comma 4, l. 184/83).

Non solo, ma anche alla luce dell’art. 8 della CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, le autorità nazionali hanno il dovere di adottare tutte le misure necessarie ed appropriate affinché i minori possano condurre una vita famigliare normale all’interno della propria famiglia. Ragion per cui, la dichiarazione di adottabilità costituisce un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita famigliare, giustificato soltanto da un bisogno sociale imperioso e proporzionato al legittimo scopo perseguito.

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Giuseppe Di Micco

Laureato in Giurisprudenza con votazione di 110 e lode, tesi in diritto canonico, relatore prof. Mario Tedeschi. Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, mediante una diretta attività di partecipazione alle udienze in tribunale, nonché nello studio dei casi pratici per la redazione di atti giudiziari e pareri. Praticante abilitato, collabora presso studi legali in materia di diritto civile e diritto del lavoro. Dottore di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Milano, ha approfondito come tema di ricerca il problema della consumazione del matrimonio nei diritti religiosi (diritto ebraico, canonico, ed islamico). Collaboratore alle cattedre di diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritti confessionali e storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Collabora attivamente anche presso le strutture ecclesiali, in particolare negli ambiti liturgici e della formazione giovanile.

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