Non si pagano tasse sulla Tia. Il Fisco dovrà rimborsare i cittadini.

Non si pagano tasse sulla Tia. Il Fisco dovrà rimborsare i cittadini.

Cass. Civ., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5078

Non può applicarsi l’Iva alla tariffa di igiene ambientale.

Consolidando un principio già da tempo affermato nella sezione tributaria, gli Ermellini hanno confermato, nel caso di specie, la sentenza che disponeva il rimborso a un cittadino della somma di euro 67,36 per l’Iva applicata alla Tia.

In sostanza, la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cfr. art. 49, d.lgs. n. 22/1997), non può essere assoggettata ad Iva in quanto ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire la capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione ex art. 3 d.p.r. n. 633/1972, non quando si paga un’imposta, anche se destinata a finanziare un servizio da cui trae benefici lo stesso contribuente.

Dunque, la sentenza obbliga, di fatto, tutti i gestori dei servizi ambientali a restituire le somme sottratte ai clienti.

Sul punto, sostiene la Cgia di Mestre in un comunicato stampa, che il Fisco dovrà rimborsare circa un miliardo di euro a milioni di famiglie che hanno pagato l’Iva sulla Tia a partire dalla sua istituzione nel 1999, fatta eccezione per le imprese che invece hanno potuto detrarla in questi anni e che quindi dovrebbero essere escluse dai rimborsi.

Rimborsi che dovrebbero avvenire anche automaticamente, evitando contenziosi, restituendo, magari, direttamente, le somme indebitamente pagate nelle bollette.

Rimane, comunque, spiega la Cgia il problema degli interessi. “Andrà capito chi dovrà restituire gli interessi maturati su questi prelievi operati dai gestori del servizio di igiene urbana e che i cittadini italiani sono stati costretti a pagare“.

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