Ordine di demolizione e immediata acquisizione gratuita nel patrimonio comunale
T.A.R. Campania – Napoli, 5 aprile 2016, n. 1663
a cura di Claudia Tufano
L’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile comunale, poi certificata nel corrispondente provvedimento dichiarativo, ed è indipendente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza, che viceversa si profila come passaggio amministrativo indispensabile ai fini dell’opponibilità della vicenda traslativa del bene.
Il fatto
La proprietaria di una costruzione abusiva, proponeva ricorso per l’annullamento del provvedimento recante la declaratoria di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive provenienti dall’annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato all’attrice, lamentando la violazione dell’art. 97 della Costituzione, la violazione del testo unico dell’edilizia, la violazione della legge sul procedimento amministrativo, la violazione del principio del giusto procedimento, nonché l’eccesso di potere sotto svariati profili. Resisteva in giudizio il Comune convenuto.
La decisione
I giudici di prime cure, non accoglievano le censure della ricorrente. Con il primo motivo di doglianza, l’attrice lamentava la mancata notifica del provvedimento di acquisizione gratuita prima che si procedesse alla trascrizione nei registri immobiliari, in violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il motivo non poteva essere accolto perché il comma 3 art. 31 d.P.R. n. 380/2001 collega l’effetto ablatorio (ovvero l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale) ope legis all’inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione di demolire. La notifica all’interessato, continua il comma 4, è un adempimento, invece, distinto e necessario ai diversi fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari, cioè per la concreta esecuzione della demolizione e per la possibilità di opporre a terzi, ma non è anche condizione necessaria per la validità del provvedimento di acquisizione gratuita. Né poteva essere accolto il secondo motivo di doglianza in base al quale, la ricorrente lamentava la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della p.a.. Tali inosservanze non sussistevano in virtù del fatto che il provvedimento di acquisizione gratuita all’esito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione era atto dovuto, pertanto non solo vincolava la discrezionalità dell’amministrazione comunale ma non poteva dirsi neppure inosservata la disposizione di cui all’art. 7 legge 241/1990 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione. Giova, infatti, osservare che la comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi, in quanto procedimenti tipizzati che non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario. Sulla base di tali conclusioni, il T.A.R. rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Claudia Tufano
Nata a Napoli nel 1987, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2012, presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Commento alla sent. TAR Umbria n. 23/2010. L'abusivismo edilizio", relatore Prof. Lorenzo Liguori. Da novembre 2012 a maggio 2014 inizia il tirocinio forense presso uno studio legale, occupandosi prevalentemente di contenzioso amministrativo e civile. Nel luglio 2014 consegue il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nel gennaio 2016 è abilitata all'esercizio della professione forense.