ORDINI DI SERVIZIO: non possono essere firmati dal sindaco
Il sindaco non può firmare ordini di servizio rivolti direttamente al personale della polizia locale. Questa competenza gestionale spetta solo al comandante. Al primo cittadino compete, infatti, impartire direttive al responsabile di servizio ma non effettuare atti di gestione. Questa attività è infatti riservata al dirigente sia dalla L. n. 65 del 1986 che dalle successive disposizioni normative in materia di enti locali.
Lo ha chiarito la regione Friuli Venezia Giulia con il parere n. 7592/2015.
Il rapporto tra sindaco e comandante dei vigili si basa su una netta differenziazione di ruoli. Politico da una parte con possibilità di disporre direttive per l’area vigilanza e tecnico gestionale dall’altra. Non spetta dunque al primo cittadino firmare ordini di servizio ma solo emanare disposizioni di carattere generale.
Spesso l’ingerenza degli amministratori travalica il dettato normativo, specialmente in settori delicati come quello della vigilanza urbana.
Nel caso esaminato dal servizio affari istituzionali della regione a statuto speciale un comune ha richiesto chiarimenti circa il rapporto tra comandante e primo cittadino in relazione agli ordini di servizio per gli agenti.
A parere della regione non sussistono dubbi. Infatti, la L. n. 65 del 1986 e la legge regionale di riferimento specificano che il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni impartisce le direttive e vigila sull’espletamento del servizio di vigilanza adottando i provvedimenti conseguenti.
In buona sostanza sussiste un rapporto peculiare tra sindaco e comandante. Al primo “spetta il potere di direttiva mentre al secondo la sua attuazione pratica con l’autonomia gestionale che le legge stessa gli riconosce“.
In conclusione gli ordini di servizio non possono essere firmati dal sindaco, trattandosi di atti aventi natura propriamente gestionale.
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