OTTEMPERANZA: il Commisario ad acta può derogare ai canoni ordinari dell’azione amministrativa
T.A.R. Roma, sez. III Quater, 27 luglio 2015, n. 10256
a cura di Giacomo Romano
Il Commissario ad acta è legittimato, anche al di fuori delle norme che governano l’azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti, ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi in concreto idonea a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stato riconosciuto titolare nel provvedimento giurisdizionale da portare ad attuazione.
Il fatto
Una società otteneva due decreti ingiuntivi nei confronti di un’Azienda Sanitaria Locale. Gli importi venivano solo parzialmente pagati. Così, la società decideva di agire per l’ottemperanza dei detti decreti ingiuntivi. L’azienda non si costituiva non provvedendo a dimostrare l’intervenuto totale adempimento alla obbligazione derivante dai titoli esecutivi.
La decisone
Preliminarmente, il Collegio ha rilevato che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudizio di ottemperanza è ammissibile per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334).
Il Collegio ha, poi, chiarito che il Commissario ad acta nominato dal giudice può in ogni caso procedere al pagamento, anche se il soggetto debitore è una ASL, non dovendo in tal caso essere seguito l’ordine di priorità dei crediti stabiliti dalla Regione.
Il Commissario ad acta, infatti, è un ausiliare del giudice (ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a.), titolare di un potere che trova diretto fondamento nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione; ne deriva che detto organo è legittimato, anche al di fuori delle norme che governano l’azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti, ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi in concreto idonea a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stato riconosciuto titolare nel provvedimento giurisdizionale da portare ad attuazione.
L’esigenza di svincolare l’azione del Commissario dal rispetto dei vincoli procedurali ordinari dell’azione amministrativa, anche con riguardo alla disciplina procedimentale che regola l’emissione dei mandati di pagamento, trova conferma decisiva nel principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela di cui all’art. 24 Cost., oltre che nei principi, in tema di equità del processo ed effettività della tutela, di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU.
La corretta attuazione di detti principi suggerisce, infatti, l’approdo ad una soluzione esegetica che consenta la piena attuazione del precetto giudiziario con il ricorso ad ogni determinazione idonea al concreto conseguimento dello scopo, anche in deroga ai canoni ordinari dell’azione amministrativa (Cons. St., sez. III, 7 giugno 2013, n. 3124; Id., sez. V, 1 marzo 2012, n. 1194; Tar Milano, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 2713).
Per tali ragioni, Non può ritenersi che il pagamento del decreto ingiuntivo sia impedito dall’art. 3, d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 6 giugno 2013, n. 64, recante disposizioni per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto che tali disposizioni, pur essendo state dettate per regolare l’ordinato pagamento dei debiti delle Amministrazioni sanitarie non impediscono l’esercizio di azioni esecutive.