OTTEMPERANZA: il decreto ingiuntivo non opposto è parificato ad una sentenza di condanna

OTTEMPERANZA: il decreto ingiuntivo non opposto è parificato ad una sentenza di condanna

Il decreto ingiuntivo può ben essere parificato ad una sentenza di condanna la quale – in quanto tale – non è autoapplicativa, ossia immediatamente satisfattiva, bensì impone un’attivazione della parte soccombente, tenuta all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria.

Questo il principio affermato dal T.A.R. Lazio – Roma Sezione seconda bis, Pres. Domenico Lundini – Est. Antonella Mangia, nella sentenza n. 3364 del 26 febbraio 2015.

Nel caso di specie, all’esito di un procedimento monitorio, il Tribunale di Tivoli emetteva un decreto ingiuntivo, con cui condannava un Comune al pagamento in favore dell’attore di una somma di denaro. La ricorrente, a seguito di tutti gli adempimenti formali richiesti in sede di esecuzione, non riceveva alcun tipo di riscontro da parte dell’Amministrazione condannata. A seguito di ciò la ricorrente adiva il Giudice amministrativo al fine di dichiarare l’obbligo del Comune di provvedere al pagamento delle somme contenute nel decreto ingiuntivo nonché delle spese riguardanti il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss.

Sul tali fatti, il Collegio si è espresso accogliendo il giudizio di ottemperanza della ricorrente.

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Infatti, il T.A.R. ha confermato il principio secondo cui il decreto ingiuntivo può ben essere parificato ad una sentenza di condanna, la quale – in quanto tale – non è autoapplicativa, ossia immediatamente satisfattiva, bensì impone un’attivazione della parte soccombente, tenuta all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria.

Tuttavia a fronte del riconoscimento dell’ottemperanza al decreto ingiuntivo in esame, il T.A.R. si è espresso in senso negativo nel riconoscere l’ottemperanza anche alle somme attinenti il procedimento di esecuzione.

Secondo il Collegio, il pagamento andava, infatti, limitato alla somma dovuta per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo e non poteva investire- a differenza di quanto indicato dalla ricorrente mediante il riferimento alla somma riportata nell’atto di precetto – le spese riguardanti il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c. atteso che “l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore”;

CONFORME: TAR Lazio, Roma, Sez. III; 29 ottobre 2003, n. 9142; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; TAR Lazio, Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; TAR Sardegna, 14 ottobre 2003, n. 1214.

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