Patrocinio a spese dello Stato: il pagamento deve essere contemporaneo alla sentenza
Per effetto dell’art. 83 comma 3-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto dall’art. 1 comma 783 della l. 208/2015) il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore.
È quanto ha affermato il Tribunale di Milano, sez. IX civile, con il decreto del 22 marzo 2016.
Un avvocato depositava istanza per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto della intervenuta definizione del procedimento nella medesima udienza.
Ebbene, il giudice ha evidenziato che “per effetto della nuova disciplina, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore” (art. 83 d.P.R. 115 del 2002).
Invero, con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione, avendo perso il relativo potere. In sostanza, in mancanza di un’espressa istanza, il magistrato non potrà liquidare d’ufficio i compensi che spettano agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Anzi, l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale è, per la giurisprudenza prevalente, illegale o comunque abnorme.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che il difensore non decade dal diritto al compenso, potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento, allegando tutti i documenti che dimostrano le circostanze necessarie per l’accoglimento della domanda, come avvenuto nella fattispecie.
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