Patto di quota lite

Patto di quota lite

Corte di Cassazione sentenza n. 2169 del 4 febbraio 2016

La Cassazione ha affermato che non può ravvisarsi il “patto di quota lite” nella scrittura privata, intervenuta tra cliente ed avvocato, se la stessa è stata redatta dopo la conclusione del giudizio.

Si ricorda che il patto di quota lite è vietato ed è l’accordo tra cliente ed avvocato secondo cui viene stabilito un compenso all’avvocato sulla base del risultato conseguito.

Il Consiglio nazionale forense in merito ha chiarito che è possibile stipulare un patto tra cliente ed avvocato con cui venga stabilito un compenso del difensore a percentuale sul valore dell’affare mentre non è possibile stabilire precedentemente una percentuale del compenso in base al risultato conseguito.

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 26, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.

Ai sensi dell’art. 13 L. n. 247/2012, “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.

L’accennata dicotomia legislativa deve essere intesa nel senso che la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato. In tal senso deve infatti interpretarsi l’inciso “si prevede possa giovarsene”, che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale, ditalché deve in ogni caso ritenersi illecito l’accordo sul compenso stipulato (non a monte dell’incarico professionale, ma a valle di quest’ultimo, cioè) ad incarico pressoché terminato, ovvero allorché l’an ed il quantum della fattispecie contenziosa siano già stati di fatto delineati in entrambe le sue componenti.

È, altresì, nullo il patto di quota lite stipulato verbalmente, ma siffatto profilo di nullità deve essere tempestivamente contestato e non può essere rilevato d’ufficio. Tale profilo evidenziato per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. comma 6 n. 1 è tardivo ed irrituale in quanto costituente “mutatio libelli” (cfr. Tribunale Roma, sez. XI, 13 gennaio 2015, n. 556).

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avv. Giacomo Romano

Ideatore, coordinatore e capo redazione at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali.

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